Parlamento: pubblica legge Costituzionale di modifica degli art. 9 e 41

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Le modifiche sono vigenti dal 9 marzo 2022.

 

In grassetto le modifiche effettuate dal Parlamento:

 

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

 

ARTICOLO 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 

Modifiche agli articoli 9 e  41  della  Costituzione  in  materia  di
tutela dell'ambiente.
 
  La Camera dei deputati ed il Senato della  Repubblica,  in  seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 9 della  Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Tutela l'ambiente, la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi,  anche
nell'interesse  delle  future  generazioni.  La  legge  dello   Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». 
                               Art. 2 
 
  1. All'articolo 41 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo la parola:  «danno»  sono  inserite  le
seguenti: «alla salute, all'ambiente,»; 
    b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
ambientali». 
                               Art. 3 
 
  1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di  tutela
degli  animali,  di  cui  all'articolo  9  della  Costituzione,  come
modificato dall'articolo 1 della presente  legge  costituzionale,  si
applica alle regioni a statuto speciale e alle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative  ad  esse
riconosciute dai rispettivi statuti. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
La Redazione

Autore: La Redazione

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