Parlamento: COVID-19 – convertito il decreto con le misure conseguenti la cessazione dello stato di emergenza
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, la Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, riguardante le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria».
Questi gli articoli con le principali novità in materia di lavoro:
Art. 4 - Isolamento e autosorveglianza
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:
«Art. 10-ter. (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere
dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto
risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della
guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o
altra struttura allo scopo destinata.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro
che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al
SARS- CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente
nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4,
lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o
al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le
modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del
referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime
dell'isolamento.».
Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,
alle persone ospitate».
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a
decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita':
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al
chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli
articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
svolgono all'aperto.»;
b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
1. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile
2022».
2. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile
2022».
3. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto
e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti
marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»;
d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse;
e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.
6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2022»;
b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2022».
Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato
1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a
decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale,
e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita':
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
dell'eta' o di disabilita';
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le
attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attivita' di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti
alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati
che si svolgono al chiuso;
e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e
casino';
f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
svolgono al chiuso.».
b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi
1-bis e 1-ter.».
b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
«1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al
comma 1 puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive di quelle
previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto
epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove
ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte,
ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento
motivato, che non si dia corso alle misure piu' restrittive».
Art. 7 bis - Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi» e, al secondo periodo, le parole: «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».
Art. 8 - Obblighi vaccinali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei
mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente
competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende
efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non
oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di
differimento.»;
c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2022».
2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022».
3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai
sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta
servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto
dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;
d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.»;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale
per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter.1. (Obbligo vaccinale per il personale della scuola,
del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia
locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti
penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori,
nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale). - 1.
Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i
termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
applica alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4-ter.2;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori;
d) personale delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
Art. 4-ter.2. (Obbligo vaccinale per il personale docente ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione
della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale
docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli alunni da
parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le
informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di
utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla
istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che
ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime
stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle
proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle
lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del
personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel
momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a
14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli
ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo
vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1.
Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime
sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino
al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono
possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies,
9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».
7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».
8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo
4-ter.2»;
b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».
Art. 9 bis - Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attivita' formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 30 giugno 2022. 1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.il Testo coordinato
Fonte: Gazzetta Ufficiale



