Parlamento: COVID-19 – convertito il decreto con le misure conseguenti la cessazione dello stato di emergenza

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, la Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, riguardante le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria».

 

Questi gli articoli con le principali novità in materia di lavoro:


Art. 4 - Isolamento e autosorveglianza 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-ter. (Isolamento e autosorveglianza). - 1.  A  decorrere
dal 1° aprile 2022  e'  fatto  divieto  di  mobilita'  dalla  propria
abitazione   o   dimora   alle   persone   sottoposte   alla   misura
dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in  quanto
risultate  positive  al  SARS-CoV-2,  fino   all'accertamento   della
guarigione, salvo che per il ricovero in una  struttura  sanitaria  o
altra struttura allo scopo destinata. 
    2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  1,  a  coloro
che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi  al
SARS- CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma  4,
lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto  o
al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto  al  rischio
di contagio, c), e comma 5, fino al  decimo  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche  presso  centri  privati  a  cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 
    3. Con circolare del Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,
effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del
referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime
dell'isolamento.».

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base 
   1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
concernente  le  uscite  temporanee  degli  ospiti  dalle   strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre  2022,
alle persone ospitate». 
  2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita': 
        a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
        b) servizi di ristorazione svolti al banco o  al  tavolo,  al
chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
        c) concorsi pubblici; 
        d) corsi di formazione pubblici  e  privati,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente  decreto  e  dagli
articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
        e)  colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e   gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori; 
        f) partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono all'aperto.»; 
    b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1». 
  1. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  2. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma  1,  a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  3. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei  mezzi  di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di  trasporto
e il loro utilizzo: 
        a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di  trasporto  di
persone; 
        b)  navi  e  traghetti  adibiti  a   servizi   di   trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti
marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; 
        c) treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto  ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
        d) autobus adibiti a servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
        e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»; 
    b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma  2-bis»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»; 
    d) al comma 3-bis, le  parole  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le  parole  «e  fino  al  31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse; 
    e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse. 
  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,  le  parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da  parte  dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione  dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 aprile 2022»; 
    b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2022». 

Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato 
   1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale,
e'  consentito  esclusivamente  ai   soggetti   in   possesso   delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita': 
        a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione
dell'eta' o di disabilita'; 
        b) convegni e congressi; 
        c) centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  per  le
attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
attivita' di ristorazione; 
        d) feste comunque denominate, conseguenti e  non  conseguenti
alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati
che si svolgono al chiuso; 
        e) attivita' di sale gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino'; 
        f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati; 
        g) partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono al chiuso.». 
    b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
    b)  al  comma  1-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter.». 
    b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
      «1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di  cui  al
comma 1 puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive di quelle
previste dal presente articolo in relazione allo  specifico  contesto
epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale competente  per  territorio,  che,  ove
ritenga non sussistenti le condizioni di rischio  sanitario  addotte,
ordina, nel termine  perentorio  di  tre  giorni,  con  provvedimento
motivato, che non si dia corso alle misure piu' restrittive». 

Art. 7 bis - Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19 
   1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, al primo  periodo,  le  parole:  «prima  dose  di  vaccino»  sono
sostituite dalle seguenti: «prima dose di  un  vaccino  con  schedula
vaccinale a due dosi»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «ciclo
vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo  vaccinale
primario, che comprende anche  la  somministrazione  di  vaccini  con
schedula vaccinale a una dose,». 

Art. 8 - Obblighi vaccinali 
   1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole «non oltre  il  termine  di  sei
mesi  a  decorrere  dal  15  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»; 
      2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente
competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende
efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non
oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di
differimento.»; 
    c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  obblighi   vaccinali,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) nell'alinea, dopo le parole  «Dal  15  dicembre  2021»  sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
      2) le lettere a), b) e d) sono abrogate; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La vaccinazione costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita'  lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai
sensi del comma 1. I  responsabili  delle  strutture  in  cui  presta
servizio il personale di  cui  al  comma  1  assicurano  il  rispetto
dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»; 
    d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno  2022.»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di  intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.»; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Obbligo  vaccinale
per il personale  delle  strutture  di  cui  all'articolo  8-ter  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
  4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-ter.1. (Obbligo vaccinale per il personale della  scuola,
del comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,  della  polizia
locale, degli organismi di cui alla legge  3  agosto  2007,  n.  124,
dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   degli   istituti
penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti  tecnici  superiori,
nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale).  -  1.
Fino al 15  giugno  2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  di   cui   all'articolo   3-ter,   da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,  entro  i
termini di validita' delle  certificazioni  verdi  COVID-19  previsti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si
applica alle seguenti categorie: 
      a) personale scolastico del sistema  nazionale  di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
4-ter.2; 
      b) personale del comparto della difesa,  sicurezza  e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12
del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
      c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori; 
      d) personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a
statuto speciale. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate,  attestate  dal  proprio  medico  curante  di   medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo'  essere  omessa  o
differita. 
    Art. 4-ter.2. (Obbligo vaccinale  per  il  personale  docente  ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da  adempiersi,  per  la  somministrazione
della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale
docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore. 
    2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  comma  1
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 
    3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le
informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di
utilizzare il docente inadempiente  in  attivita'  di  supporto  alla
istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che
ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime
stabilito per i  docenti  dichiarati  temporaneamente  inidonei  alle
proprie funzioni. 
    4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di
cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  alla   sostituzione   del
personale docente e educativo non vaccinato  mediante  l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che  si  risolvono  di  diritto  nel
momento in cui i soggetti sostituiti,  avendo  adempiuto  all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica. 
    5. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a
14.207.391     euro,      mediante      corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
    6. Ai fini dell'immediata attuazione del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante     l'estensione     dell'obbligo     vaccinale      agli
ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e  4-ter»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2». 
  6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nei luoghi  di  lavoro  per  coloro  che  sono  soggetti  all'obbligo
vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). -  1.
Fermi  restando  gli  obblighi  vaccinali  e   il   relativo   regime
sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti  di  cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater,  fino
al 30  aprile  2022,  per  l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  devono
possedere e, su richiesta, esibire  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,  cosiddetto  green  pass
base  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   lettera   a-bis),   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies,
9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.». 
  7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di sanzioni  pecuniarie,  al  comma  1,  le  parole  «di  cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater». 
  8.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo
4-ter.2»; 
    b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    d) all'articolo 9-sexies,  comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    e) all'articolo 9-septies, comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2». 

Art. 9 bis - Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro 
  1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di  cui  all'articolo  37,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, la formazione obbligatoria in materia di salute e  sicurezza  sul
lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza  sia  con
la  modalita'   a   distanza,   attraverso   la   metodologia   della
videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che  per  le  attivita'
formative per le quali  siano  previsti  dalla  legge  e  da  accordi
adottati in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  un
addestramento   o   una   prova   pratica,   che   devono   svolgersi
obbligatoriamente in presenza. 

Art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  1-bis. Esclusivamente per i  soggetti  affetti  dalle  patologie  e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2  e  7-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 30 giugno 2022. 
  1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure  in  materia
di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Al  fine  di
garantire  la  sostituzione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022. 
il Testo coordinato

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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