Parlamento: COVID-19 – la Legge di conversione del DL 103/2021

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, la Legge 16 settembre 2021, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante: «misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro».

Di particolare interesse, per quanto attiene alla materia lavoro, i seguenti articoli:

  • Articolo 3 – Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e misure in favore delle medesime imprese
  • Articolo 3bis – Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale

Sono confermate le disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale e correlato blocco dei licenziamenti, oltre all’introduzione di misure in favore delle stesse.

In particolare, le imprese con un numero  di dipendenti non inferiore  a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 24  aprile  2020, n. 27) per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Ai datori di  lavoro che  presentano la domanda di accesso resta preclusa, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il 31 dicembre 2021, indipendentemente dal numero dei  dipendenti, la facoltà di recedere  dal contratto  per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Tali sospensioni e preclusioni  non trovano, tuttavia, applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti  motivati dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo (art. 2112 Codice Civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (art. 3).

Inoltre, si segnala la destinazione di 10 milioni di euro per l’attivazione dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale, per l’anno 2021, a beneficio di dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare, in amministrazione straordinaria o di lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione per cessazione dell’attività (art. 3 bis).

 

  il Testo coordinato 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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