Parlamento: dal 2026 festa nazionale di San Francesco

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025, la Legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, con l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi.

L’articolo 2 della Legge n. 260/1949 (disposizioni in materia di ricorrenze festive) è stato modificato come segue:

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

  • tutte le domeniche;
  • il primo giorno dell’anno;
  • il giorno dell’Epifania;
  • il giorno della festa, di San Giuseppe;
  • il 25 aprile: anniversario della liberazione;
  • il giorno di lunedi dopo Pasqua;
  • il giorno dell’Ascensione;
  • il giorno del Corpus Domini;
  • il 1 maggio: festa del lavoro;
  • il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
  • il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
  • il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
  • il giorno di Ognissanti;
  • il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
  • il giorno di Natale;
  • il giorno 26 dicembre.”

La disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151 

Istituzione  della  festa  nazionale  di  San   Francesco   d'Assisi

 

 Vigente al: 1-1-2026
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Istituzione della festa nazionale 
                      di San Francesco d'Assisi 
 
  1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace,  della
fratellanza,  della  tutela  dell'ambiente  e   della   solidarieta',
incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi,  patrono  d'Italia,
e' istituita  la  festa  nazionale  di  San  Francesco  d'Assisi,  da
celebrare il 4 ottobre di ogni anno. 
  2. All'articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260,  dopo  le
parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il
seguente capoverso: 
    «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono
d'Italia;». 
  3. Alla legge 4 marzo 1958, n.  132,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi  Patroni
speciali d'Italia San Francesco d'Assisi  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della Santa Patrona d'Italia»  e,  al  secondo  comma,  le
parole: «i Santi Patroni  speciali  d'Italia  sono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»; 
    b) nel titolo, le parole:  «dei  Patroni  speciali  d'Italia  San
Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  Santa
Patrona d'Italia». 
                               Art. 2 
 
                     Celebrazioni istituzionali 
 
  1. In occasione della giornata del 4 ottobre di  ciascun  anno,  le
scuole, le amministrazioni pubbliche e gli  enti  del  Terzo  settore
possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni  e  di
celebrazioni che promuovano i principi  e  gli  insegnamenti  di  San
Francesco d'Assisi. 
  2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale
possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali  e  con  le
associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali  ed
educative,  con  particolare  riguardo  ai  temi  della  pace,  della
fraternita' tra i popoli,  dell'inclusione  sociale  e  della  tutela
dell'ambiente. 
  3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito
della propria autonomia, la realizzazione di attivita'  didattiche  e
di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi,
alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti  provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
                              e finali 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  e'
autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a  decorrere  dall'anno
2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del  Servizio
sanitario nazionale. Conseguentemente il  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a
decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  3. Le disposizioni della presente legge entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2026. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 8 ottobre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio
La Redazione

Autore: La Redazione

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