Parlamento: dal 2026 festa nazionale di San Francesco
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025, la Legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, con l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi.
L’articolo 2 della Legge n. 260/1949 (disposizioni in materia di ricorrenze festive) è stato modificato come segue:
“Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell’anno;
- il giorno dell’Epifania;
- il giorno della festa, di San Giuseppe;
- il 25 aprile: anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedi dopo Pasqua;
- il giorno dell’Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 1 maggio: festa del lavoro;
- il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
- il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
- il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
- il giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
- il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno 26 dicembre.”
La disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
Vigente al: 1-1-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della festa nazionale
di San Francesco d'Assisi
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della
fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarieta',
incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia,
e' istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da
celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le
parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» e' inserito il
seguente capoverso:
«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono
d'Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni
speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle
seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le
parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite
dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia e'»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San
Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa
Patrona d'Italia».
Art. 2
Celebrazioni istituzionali
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le
scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore
possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di
celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San
Francesco d'Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale
possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le
associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed
educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della
fraternita' tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela
dell'ambiente.
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito
della propria autonomia, la realizzazione di attivita' didattiche e
di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi,
alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
e finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e'
autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno
2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio
sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1°
gennaio 2026.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio



