Parlamento: miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025, la Legge 13 giugno 2025, n. 91, con la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse la delega relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali, in base alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

La legge entra in vigore il 10 luglio 2025.

Questi i principi ed i criteri forniti al Governo per la modifica al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

 Art. 11 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle
  condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare alla normativa vigente e, in  particolare,  al  capo
V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni  necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento della direttiva (UE) 2024/2831; 
    b) adeguare la definizione di «piattaforma  di  lavoro  digitale»
contenuta nella normativa vigente alle  definizioni  contenute  nella
direttiva (UE) 2024/2831; 
    c) individuare procedure adeguate ed efficaci  per  verificare  e
garantire la determinazione della corretta  situazione  occupazionale
delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; 
    d) definire le procedure per la limitazione del  trattamento  dei
dati personali  mediante  sistemi  di  monitoraggio  automatizzati  o
sistemi decisionali  automatizzati  da  parte  delle  piattaforme  di
lavoro digitali; 
    e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso  la
loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o  subordinato,
prevedendo i necessari adattamenti normativi; 
    f) stabilire le  modalita'  con  cui  le  piattaforme  di  lavoro
digitali  informano  le  persone  che  svolgono  un  lavoro  mediante
piattaforme  digitali,  i   rappresentanti   dei   lavoratori   delle
piattaforme  digitali  e,  su  richiesta,  le   autorita'   nazionali
competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati
o di sistemi decisionali automatizzati; 
    g)  definire  le  modalita'  di  controllo  e  monitoraggio   per
verificare  l'avvenuta  valutazione  dell'impatto   delle   decisioni
individuali  prese  o   sostenute   dai   sistemi   di   monitoraggio
automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati  sulle  persone
che svolgono un  lavoro  mediante  piattaforme  digitali  nonche'  il
riesame umano delle decisioni; 
    h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie per la  tutela  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori  delle  piattaforme  digitali,   anche   con   riferimento
all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza  e  le
molestie tramite canali di segnalazione efficaci; 
    i)  individuare  e  regolamentare  le  modalita'   con   cui   le
piattaforme di lavoro digitali mettono a  disposizione  dei  soggetti
aventi  diritto  le  informazioni  pertinenti  al   lavoro   mediante
piattaforme digitali, eventualmente anche tramite  l'osservatorio  di
cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.

 

la Legge n. 91 del 13 giugno 2025

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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