Parlamento: modificata la disciplina per l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni

L’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, apportando alcune implementazioni all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 7 

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai  posti  di  lavoro
  presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot  1769/11/JUST  e
  2368/11/HOME. 

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di
soggiorno permanente»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
    3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia
autonoma di Bolzano». 
  2. All'articolo 25, comma 2, del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le  seguenti:
«e dello status di protezione sussidiaria».
La Redazione

Autore: La Redazione

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