Parlamento: la Legge con gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017

PARLAMENTOÈ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, la Legge n. 45 del 7 aprile 2017, di conversione del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante:  «Nuovi  interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e  del 2017».

Per quanto riguarda la materia lavoro, la norma prevede (articolo 15) alcune disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole, agroalimentari e zootecniche.

 

Art. 15

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole, agroalimentari e zootecniche

  1. Al  fine  di  garantire  un  tempestivo  sostegno  alla  ripresa dell’attività  produttiva  del  comparto  zootecnico  nei  territori interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  e’ autorizzata la spesa di 22.942.300  euro  per  l’anno  2017,  di  cui 20.942.300 euro per l’incremento fino al 200 per  cento  della  quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai  sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione,  dell’8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
2.  Gli  oneri  derivanti  dall’attuazione  del  comma  1,  pari  a 22.942.300 euro per l’anno 2017, sono anticipati dall’Agenzia per  le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle  risorse  disponibili del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della  legge  16  aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate,  entro  il  31  dicembre 2018, alla stessa  AGEA  dalle  Regioni  Abruzzo,  Marche,  Lazio  ed Umbria, in misura corrispondente alla quota  di  contributo  ricevuto dagli  allevatori  di  ciascuna  regione,   attraverso   le   risorse disponibili derivanti dall’assunzione  da  parte  dello  Stato  della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell’articolo  21,  comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Per gli anni 2017 e  2018,  la  concessione  delle  agevolazioni disposta ai sensi  dell’articolo  10-quater,  comma  1,  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e’ rivolta prioritariamente  alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto  2016,  nonche’  nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni a causa  delle  avversita’  atmosferiche  di  eccezionale  intensita’ avvenute nel periodo dal 5 al  25  gennaio  2017,  e  che  non  hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi, possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa dell’attivita’ economica e  produttiva  di  cui  all’articolo  5  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4-bis.  In  favore  delle  imprese   agricole   danneggiate   dalle avversita’ atmosferiche di eccezionale intensita’ del mese di gennaio 2017, e’ previsto un contributo  per  la  riduzione  degli  interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga  delle  rate  delle operazioni di credito agrario  di  cui  all’articolo  7  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel  limite di un milione di euro per l’anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita’  per  la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei  commi  4-bis  e 4-ter, pari a un  milione  di  euro  per  l’anno  2017,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017,  allo  scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Le regioni di cui  al  comma  4,  anche  in  deroga  ai  termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004,   possono   deliberare   la   proposta   di   declaratoria   di eccezionalita’ degli eventi di cui  al  medesimo  comma  4  entro  il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Al fine di finanziare gli  interventi  di  cui  all’articolo  1, comma 3, lettera b), del decreto  legislativo  n.  102  del  2004  in favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi  di  cui  al comma 4, la dotazione del fondo  di  solidarieta’  nazionale  di  cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del  2004  e’ incrementata di 15 milioni  di  euro  per  l’anno  2017.  Agli  oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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