Parlamento: ratifica Convenzione OIL contro il lavoro forzato e obbligatorio
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, la Legge n. 60 del 10 aprile 2026, con la ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL.
Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:
- l’educazione e l’informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
- l’educazione e l’informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
- sforzi per garantire che:
- l’ambito di applicazione e il controllo dell’applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell’economia;
- vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell’applicazione di questa legislazione;
- la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
- un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
- una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
LEGGE 10 aprile 2026, n. 60
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e
obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso
della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo
stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo di
cui all'art. 1 si fara' fronte con apposito provvedimento
legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 29
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
SUL LAVORO FORZATO DEL 1930 (1)
La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28 maggio
2014 per la sua centotreesima sessione;
Riconoscendo che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio fa
parte dei diritti fondamentali, e che il lavoro forzato o
obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa
alla dignita' di milioni di donne e di uomini, di ragazze e di
ragazzi, contribuisce a perpetuare la poverta' e ostacola la
realizzazione del lavoro dignitoso per tutti;
Riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla Convenzione (n.
29) sul lavoro forzato del 1930 - in seguito «la Convenzione» - e
dalla Convenzione (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato del
1957 nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio,
ma che le carenze nella loro applicazione richiedono misure
addizionali;
Ricordando che la definizione del lavoro forzato o obbligatorio
all'articolo 2 della Convenzione copre il lavoro forzato o
obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione, e che essa si
applica a ogni essere umano senza distinzione;
Sottolineando l'urgenza di eliminare il lavoro forzato o
obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione;
Ricordando che i Membri che hanno ratificato la Convenzione hanno
l'obbligo di rendere il lavoro forzato o obbligatorio passibile di
sanzioni penali e di garantire che le sanzioni imposte per legge
siano realmente efficaci e vengano rigorosamente applicate;
Notando che e' scaduto il periodo di transizione previsto nella
Convenzione e che non sono piu' applicabili le disposizioni
dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 3 a 24;
Riconoscendo che sono cambiati il contesto e le forme del lavoro
forzato o obbligatorio e che il traffico di persone per lavoro
forzato o obbligatorio, che puo' implicare lo sfruttamento sessuale,
e' oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e richiede
misure urgenti per la sua effettiva eliminazione;
Notando che un crescente numero di lavoratori sono costretti al
lavoro forzato o obbligatorio nell'economia privata, che alcuni
settore dell'economia sono particolarmente vulnerabili e che alcuni
gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di
diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i
migranti;
Notando che la soppressione effettiva e duratura del lavoro
forzato o obbligatorio contribuisce ad assicurare una concorrenza
leale tra i datori di lavoro, come pure una protezione per i
lavoratori;
Ricordando le norme internazionali del lavoro rilevanti, in
particolare la Convenzione (n. 87) sulla liberta' sindacale e la
protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul
diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949, la
Convenzione (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione del 1951, la
Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione)
del 1958, la Convenzione (n. 138) sull'eta' minima del 1973, la
Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del
1999, la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del
1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni
complementari) del 1975, la Convenzione (n. 189) sulle lavoratrici e
i lavoratori domestici del 2011, la Convenzione (n. 181) sulle
agenzie per l'impiego private del 1997, la Convenzione (n. 81)
sull'ispezione del lavoro del 1947; la Convenzione (n. 129)
sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, come pure la
Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro del 1998 e la Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale
per una globalizzazione equa del 2008;
Notando altri strumenti internazionali rilevanti, in particolare
la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, il
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali del 1966, la Convenzione supplementare relativa
all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi, e delle
istituzioni e delle prassi analoghe alla schiavitu' del 1956, la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata
transnazionale del 2000 e il Protocollo contro il traffico illecito
di migranti per terra, per aria e per mare del 2000, la Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, la Convenzione
contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti del 1984, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne del 1979 e la Convenzione
relativa ai diritti delle persone disabili del 2006;
Avendo deciso di adottare diverse proposte per sopperire alle
carenze nell'applicazione della Convenzione, ribadendo che le misure
di prevenzione e di protezione, e i meccanismi di ricorso e di
risarcimento, come l'indennizzo e la riabilitazione, sono necessari
per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro
forzato o obbligatorio, questione che costituisce il quarto punto
all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di
un protocollo relativo alla Convenzione, adotta, oggi undici giugno
duemilaquattordici, il protocollo seguente che verra' denominato
Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del
1930.
Articolo 1
1. Nell'assolvere i propri obblighi, in virtu' della Convenzione,
di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve
prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del
lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e
l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e
efficaci, come l'indennizzo, e per reprimere i responsabili del
lavoro forzato o obbligatorio.
2. Ogni Membro, in consultazione con le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica nazionale e
un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura
del lavoro forzato o obbligatorio, che prevedano una azione
sistematica da parte delle autorita' competenti, a seconda dei casi
in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori, come pure con altri gruppi interessati.
3. Viene ribadita la definizione del lavoro forzato o
obbligatorio contenuta nella Convenzione e, di conseguenza, le misure
alle quali si riferisce il presente Protocollo devono includere una
azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato
o obbligatorio.
Articolo 2
Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o
obbligatorio devono comprendere:
a) l'educazione e l'informazione delle persone, in particolare
quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che
esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
b) l'educazione e l'informazione dei datori di lavoro, per
evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o
obbligatorio;
c) sforzi per garantire che:
i) l'ambito di applicazione e il controllo dell'applicazione
della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro
forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per
quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori
dell'economia;
ii) vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e
altri servizi responsabili dell'applicazione di questa legislazione;
d) la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori
migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il
processo di reclutamento e di collocamento;
e) un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due
diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i
rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
f) una azione contro le cause profonde e i fattori che
accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 3
Ogni Membro deve prendere misure efficaci per identificare,
liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del
lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno
sotto altre forme.
Articolo 4
1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro
forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del
loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano
effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento
adeguati e efficaci, come l'indennizzo.
2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del
proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perche' le
autorita' competenti non siano tenute a perseguire le vittime del
lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di
attivita' illecite che esse siano state costrette a svolgere come la
conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o
obbligatorio.
Articolo 5
I Membri devono cooperare fra di loro per assicurare la
prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o
obbligatorio.
Articolo 6
Le misure prese per applicare le disposizioni del presente
Protocollo e della Convenzione vanno determinate dalla legislazione
nazionale o dall'autorita' competente, in consultazione con le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Articolo 7
Le disposizioni transitorie dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e
degli articoli 3 a 24 della Convenzione sono soppresse.
Articolo 8
1. Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo al momento
della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo
alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica
formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
per la registrazione.
2. Il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo che le
ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore
Generale. In seguito, il presente Protocollo entrera' in vigore per
ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della
ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato e'
vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli 1 a
7 del presente Protocollo.
Articolo 9
1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo'
denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta
alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto
comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del
Lavoro e da quest'ultimo registrato.
2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli
30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo.
3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del
presente articolo avra' effetto un anno dopo la data di
registrazione.
Articolo 10
1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di
denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione
della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore
Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione
sulla data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore.
Articolo 11
Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai
fini della registrazione in conformita' all'articolo 102 dello
Statuto delle Nazioni Unite, comunichera' al Segretario Generale
delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su
tutti gli atti di denuncia registrati.
Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo
faranno ugualmente fede.
(1) Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.



