Parlamento: ratifica Convenzione OIL contro il lavoro forzato e obbligatorio

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile  2026, la Legge n. 60 del 10 aprile 2026, con la ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL.

Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:

  • l’educazione e l’informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
  • l’educazione e l’informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
  • sforzi per garantire che:
    • l’ambito di applicazione e il controllo dell’applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell’economia;
    • vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell’applicazione di questa legislazione;
  • la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
  • un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
  • una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

LEGGE 10 aprile 2026, n. 60

Ratifica ed  esecuzione  del  Protocollo  relativo  alla  Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul  lavoro
forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11  giugno  2014
nel corso della  centotreesima  sessione  della  Conferenza  generale
dell'OIL.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo    relativo    alla    Convenzione     dell'Organizzazione
internazionale  del  lavoro  (OIL)  n.  29  sul  lavoro   forzato   e
obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014  nel  corso
della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a  quanto  disposto  dall'articolo  8  del  Protocollo
stesso. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti  svolgono  le  attivita'  previste
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del  Protocollo  di
cui  all'art.  1  si  fara'   fronte   con   apposito   provvedimento
legislativo. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                                             Allegato 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 Protocollo 29 
 
                PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE 
                   SUL LAVORO FORZATO DEL 1930 (1) 
 
    La Conferenza  Generale  dell'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro,  convocata  a  Ginevra  dal  Consiglio   di   amministrazione
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28  maggio
2014 per la sua centotreesima sessione; 
    Riconoscendo che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio  fa
parte  dei  diritti  fondamentali,  e  che  il   lavoro   forzato   o
obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa
alla dignita' di milioni di donne  e  di  uomini,  di  ragazze  e  di
ragazzi,  contribuisce  a  perpetuare  la  poverta'  e  ostacola   la
realizzazione del lavoro dignitoso per tutti; 
    Riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla  Convenzione  (n.
29) sul lavoro forzato del 1930 - in seguito  «la  Convenzione»  -  e
dalla Convenzione (n. 105) sull'abolizione  del  lavoro  forzato  del
1957 nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato o  obbligatorio,
ma  che  le  carenze  nella  loro  applicazione   richiedono   misure
addizionali; 
    Ricordando che la definizione del lavoro forzato  o  obbligatorio
all'articolo  2  della  Convenzione  copre  il   lavoro   forzato   o
obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione, e  che  essa  si
applica a ogni essere umano senza distinzione; 
    Sottolineando  l'urgenza  di  eliminare  il  lavoro   forzato   o
obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione; 
    Ricordando che i Membri che hanno ratificato la Convenzione hanno
l'obbligo di rendere il lavoro forzato o  obbligatorio  passibile  di
sanzioni penali e di garantire che  le  sanzioni  imposte  per  legge
siano realmente efficaci e vengano rigorosamente applicate; 
    Notando che e' scaduto il periodo di transizione  previsto  nella
Convenzione  e  che  non  sono  piu'  applicabili   le   disposizioni
dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 3 a 24; 
    Riconoscendo che sono cambiati il contesto e le forme del  lavoro
forzato o obbligatorio e  che  il  traffico  di  persone  per  lavoro
forzato o obbligatorio, che puo' implicare lo sfruttamento  sessuale,
e' oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e  richiede
misure urgenti per la sua effettiva eliminazione; 
    Notando che un crescente numero di lavoratori sono  costretti  al
lavoro forzato  o  obbligatorio  nell'economia  privata,  che  alcuni
settore dell'economia sono particolarmente vulnerabili e  che  alcuni
gruppi  di  lavoratori  sono  maggiormente  esposti  al  rischio   di
diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i
migranti; 
    Notando che la  soppressione  effettiva  e  duratura  del  lavoro
forzato o obbligatorio contribuisce  ad  assicurare  una  concorrenza
leale tra i  datori  di  lavoro,  come  pure  una  protezione  per  i
lavoratori; 
    Ricordando le  norme  internazionali  del  lavoro  rilevanti,  in
particolare la Convenzione (n. 87)  sulla  liberta'  sindacale  e  la
protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul
diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del  1949,  la
Convenzione (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione  del  1951,  la
Convenzione (n. 111) sulla discriminazione  (impiego  e  professione)
del 1958, la Convenzione (n.  138)  sull'eta'  minima  del  1973,  la
Convenzione (n. 182) sulle forme  peggiori  di  lavoro  minorile  del
1999, la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti  (riveduta)  del
1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori  migranti  (disposizioni
complementari) del 1975, la Convenzione (n. 189) sulle lavoratrici  e
i lavoratori domestici  del  2011,  la  Convenzione  (n.  181)  sulle
agenzie per l'impiego  private  del  1997,  la  Convenzione  (n.  81)
sull'ispezione  del  lavoro  del  1947;  la  Convenzione   (n.   129)
sull'ispezione del  lavoro  (agricoltura)  del  1969,  come  pure  la
Dichiarazione dell'ILO sui principi  e  i  diritti  fondamentali  nel
lavoro del 1998 e la Dichiarazione dell'ILO sulla  giustizia  sociale
per una globalizzazione equa del 2008; 
    Notando altri strumenti internazionali rilevanti, in  particolare
la Dichiarazione universale dei diritti  umani  del  1948,  il  Patto
internazionale relativo ai diritti civili e  politici  del  1966,  il
Patto  internazionale  relativo  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali   del   1966,   la   Convenzione   supplementare   relativa
all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi, e  delle
istituzioni e delle prassi analoghe  alla  schiavitu'  del  1956,  la
Convenzione delle Nazioni Unite contro  la  criminalita'  organizzata
transnazionale del 2000 e il Protocollo contro il  traffico  illecito
di migranti per terra, per aria e per mare del 2000,  la  Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti  di  tutti  i  lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie del  1990,  la  Convenzione
contro la tortura e altre pene  o  trattamenti  crudeli,  disumani  o
degradanti del 1984, la Convenzione  sull'eliminazione  di  tutte  le
forme di discriminazione contro le donne del 1979  e  la  Convenzione
relativa ai diritti delle persone disabili del 2006; 
    Avendo deciso di adottare diverse  proposte  per  sopperire  alle
carenze nell'applicazione della Convenzione, ribadendo che le  misure
di prevenzione e di protezione,  e  i  meccanismi  di  ricorso  e  di
risarcimento, come l'indennizzo e la riabilitazione,  sono  necessari
per conseguire  la  soppressione  effettiva  e  duratura  del  lavoro
forzato o obbligatorio, questione che  costituisce  il  quarto  punto
all'ordine del giorno della sessione; 
    Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la  forma  di
un protocollo relativo alla Convenzione, adotta, oggi  undici  giugno
duemilaquattordici, il  protocollo  seguente  che  verra'  denominato
Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato  del
1930. 
 
                             Articolo 1 
 
    1. Nell'assolvere i propri obblighi, in virtu' della Convenzione,
di sopprimere il lavoro forzato  o  obbligatorio,  ogni  Membro  deve
prendere misure efficaci per prevenire ed  eliminare  l'utilizzo  del
lavoro  forzato,  per  assicurare  alle  vittime  una  protezione   e
l'accesso a meccanismi  di  ricorso  e  di  risarcimento  adeguati  e
efficaci, come l'indennizzo,  e  per  reprimere  i  responsabili  del
lavoro forzato o obbligatorio. 
    2. Ogni Membro, in consultazione con le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica  nazionale  e
un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura
del  lavoro  forzato  o  obbligatorio,  che  prevedano   una   azione
sistematica da parte delle autorita' competenti, a seconda  dei  casi
in coordinamento con le organizzazioni dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori, come pure con altri gruppi interessati. 
    3.  Viene  ribadita  la  definizione   del   lavoro   forzato   o
obbligatorio contenuta nella Convenzione e, di conseguenza, le misure
alle quali si riferisce il presente Protocollo devono  includere  una
azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato
o obbligatorio. 
 
                             Articolo 2 
 
    Le  misure  da  prendere  per  prevenire  il  lavoro  forzato   o
obbligatorio devono comprendere: 
      a) l'educazione e l'informazione delle persone, in  particolare
quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare  che
esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio; 
      b) l'educazione e l'informazione  dei  datori  di  lavoro,  per
evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o
obbligatorio; 
      c) sforzi per garantire che: 
        i) l'ambito di applicazione e il controllo  dell'applicazione
della legislazione rilevante in materia  di  prevenzione  del  lavoro
forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del  lavoro  per
quanto necessario, coprano tutti  i  lavoratori  e  tutti  i  settori
dell'economia; 
        ii) vengano rafforzati i servizi di ispezione  del  lavoro  e
altri servizi responsabili dell'applicazione di questa legislazione; 
      d) la protezione delle persone, in particolare  dei  lavoratori
migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante  il
processo di reclutamento e di collocamento; 
      e)  un  sostegno  alla  ricognizione  delle   condizioni   (due
diligence) nei settori sia pubblico  sia  privato,  per  prevenire  i
rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi; 
      f) una  azione  contro  le  cause  profonde  e  i  fattori  che
accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio. 
 
                             Articolo 3 
 
    Ogni Membro  deve  prendere  misure  efficaci  per  identificare,
liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime  del
lavoro forzato, come pure per prestare  loro  assistenza  e  sostegno
sotto altre forme. 
 
                             Articolo 4 
 
    1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le  vittime  del  lavoro
forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza  o  del
loro   status   giuridico   sul   territorio    nazionale,    abbiano
effettivamente accesso a meccanismi  di  ricorso  e  di  risarcimento
adeguati e efficaci, come l'indennizzo. 
    2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi  fondamentali  del
proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie  perche'  le
autorita' competenti non siano tenute a  perseguire  le  vittime  del
lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a  causa  di
attivita' illecite che esse siano state costrette a svolgere come  la
conseguenza  diretta  della   costrizione   al   lavoro   forzato   o
obbligatorio. 
 
                             Articolo 5 
 
    I  Membri  devono  cooperare  fra  di  loro  per  assicurare   la
prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di  lavoro  forzato  o
obbligatorio. 
 
                             Articolo 6 
 
    Le misure  prese  per  applicare  le  disposizioni  del  presente
Protocollo e della Convenzione vanno determinate  dalla  legislazione
nazionale  o  dall'autorita'  competente,  in  consultazione  con  le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. 
 
                             Articolo 7 
 
    Le disposizioni transitorie dell'articolo 1, paragrafi 2 e  3,  e
degli articoli 3 a 24 della Convenzione sono soppresse. 
 
                             Articolo 8 
 
    1. Un Membro puo' ratificare il presente  Protocollo  al  momento
della ratifica della Convenzione o in ogni altro  momento  successivo
alla ratifica della Convenzione,  con  comunicazione  della  ratifica
formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del  Lavoro
per la registrazione. 
    2. Il Protocollo entrera' in  vigore  dodici  mesi  dopo  che  le
ratifiche di  due  Membri  saranno  state  registrate  dal  Direttore
Generale. In seguito, il presente Protocollo entrera' in  vigore  per
ciascun Membro dodici  mesi  dopo  la  data  di  registrazione  della
ratifica. A  partire  da  quel  momento,  il  Membro  interessato  e'
vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli 1  a
7 del presente Protocollo. 
 
                             Articolo 9 
 
    1. Ogni Membro che ha  ratificato  il  presente  Protocollo  puo'
denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa  sia  aperta
alla denuncia, conformemente al suo articolo  30,  mediante  un  atto
comunicato al  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Internazionale  del
Lavoro e da quest'ultimo registrato. 
    2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi  articoli
30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo. 
    3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2  del
presente  articolo  avra'  effetto  un   anno   dopo   la   data   di
registrazione. 
 
                             Articolo 10 
 
    1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale  del  Lavoro
notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale  del
Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti  di
denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione. 
    2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la  registrazione
della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata,  il  Direttore
Generale  richiamera'  l'attenzione  dei  Membri  dell'Organizzazione
sulla data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore. 
 
                             Articolo 11 
 
    Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro,  ai
fini  della  registrazione  in  conformita'  all'articolo  102  dello
Statuto delle Nazioni  Unite,  comunichera'  al  Segretario  Generale
delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e  su
tutti gli atti di denuncia registrati. 
 
                             Articolo 12 
 
    Il testo francese e il  testo  inglese  del  presente  Protocollo
faranno ugualmente fede. 

(1) Traduzione italiana non ufficiale  a  cura  dell'Ufficio  ILO  di
    Roma. 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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