Tribunale di Udine: rimborso al datore da parte del lavoratore del ticket di ingresso alla NASPI
Con sentenza n. 106 del 30 settembre 2020, il Tribunale di Udine ha affermato che il lavoratore, dimissionario “a voce” il quale, non avendo fatto la procedura telematica obbligatoria, prevista dal DM del Ministro del Lavoro in esecuzione della previsione contenuta nell’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015, con assenze continue non giustificate, aveva costretto il datore di lavoro a procedere alla risoluzione del rapporto per giusta causa, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970, è tenuto a rifondere allo stesso la somma dovuta a titolo di ticket di ingresso alla NASPI già pagato dallo stesso (euro 1.469 euro).
La decisione del Tribunale si basa sull’accertamento, avvenuto nel corso del giudizio “della provenienza della volontà risolutiva del rapporto di lavoro” da parte del dipendente.
Il Tribunale ha accertato la sussistenza di un obiettivo non legittimo: quello di indurre il datore di lavoro al licenziamento al fine di ottenere l’indennità di NASPI.