Tribunale di Milano: dimissioni di fatto – prevale la durata prevista dal CCNL per l’assenza ingiustificata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.
la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025



