Tribunale di Modena: remissione alla Consulta dell’art.19 L. 300/70, per verifica di costituzionalità

Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 4 giugno 2012, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 19, lettera b), della Legge n. 300/1970, nella parte in cui, consentendo la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alle sole associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, adotta un criterio che prescinde dalla misurazione dell’effettiva rappresentatività e dall’accesso e partecipazione al negoziato.

Il Tribunale di Modena esclude che “l’univocità della disposizione” consenta al giudice di “forzare il dato letterale della norma, sino ad attribuirle un significato volto ad ancorare la rappresentatività (…..) a criteri diversi dalla partecipazione al processo di contrattazione collettiva desumibile dalla sottoscrizione del contratto”.

E’ parere del Giudice Ponterio che, secondo l’attuale formulazione dell’art. 19 dello Statuto, i lavoratori iscritti alla FIOM non hanno diritto a costituire RSA perché la FIOM non è firmataria del contratto collettivo applicato in dette aziende. Ma, nello stesso tempo, il Giudice evidenzia come la FIOM sia uno dei sindacati maggiormente rappresentativi, specificamente nel settore metalmeccanico e che, presso le società chiamate in causa, sia più rappresentativo degli altri sindacati firmatari del contratto collettivo applicato.

Il Tribunale di Modena evidenzia un’incoerenza normativa; difatti mentre da un lato l’art. 8 della Legge n. 148/2011 consente oggi ad un sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale e territoriale (e tale è certamente la Fiom) di stipulare contratti territoriali o aziendali anche (in specifiche materie) in deroga alla contrattazione di categoria e alla legge, allo stesso sindacato viene paradossalmente precluso, dallo Statuto, di costituire una RSA ove non abbia sottoscritto un contratto collettivo applicato in azienda.

In definitiva, si legge nell’ordinanza di remissione, “(…) il criterio selettivo di cui all’articolo 19 lett. b), in quanto considera quale unico presupposto per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali la sottoscrizione di contratti collettivi applicati all’unità produttiva appare irrazionale perché indice inidoneo della effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali, così da tradire la ratio stessa della disposizione dello Statuto, volta ad attribuire una finalità promozionale e incentivante dell’attività del sindacato quale portatore di interessi del maggior numero di lavoratori, che trova un diretta copertura costituzionale del principio solidaristico espresso dall’art. 2 Cost. nonché nello stesso principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 3 della Costituzione”.

Il Giudice ritiene, infine, che l’effetto legale dell’art. 19 lett. b) della Legge n. 300/70 di riconoscere o negare i diritti di cui al titolo III dello stesso Statuto in ragione della sottoscrizione o meno del contratto collettivo applicato in azienda, incide sull’esercizio della libertà sindacale limitandola e condizionandola. Osserva infatti il magistrato come in ipotesi estrema, ove la parte datoriale decidesse di non firmare alcun contratto collettivo non vi sarebbe nell’unità produttiva alcuna rappresentanza sindacale, il che conferma l’assoluto potere che il criterio in esame attribuisce alle imprese

L’ordinanza del Tribunale di Modena del 4 giugno 2012

L’ordinanza del Tribunale di Vercelli del 25 settembre 2012

 

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Autore: La Redazione

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