INPS: Pensionati – il cedolino di pensione di maggio 2026

L’INPS riporta le principali informazioni sul cedolino della pensione di maggio 2026.

 

La data di pagamento

L’accredito del rateo di pensione di maggio 2026 sarà effettuato con valuta:

  • 2 maggio, nel caso di pagamento presso Poste Italiane (primo giorno bancabile per Poste Italiane);
  • 4 maggio, nel caso di pagamento presso gli istituti bancari (primo giorno bancabile per gli istituti di credito).

Conguagli fiscali

In relazione alla Certificazione Unica 2026, come da circolare INPS 3 aprile 2026, n. 40, l’Istituto, pur tenendo conto degli eventuali conguagli fiscali già elaborati in fase di preconsuntivo e applicati nei primi mesi dell’anno, ha definito l’IRPEF dovuta e versata per l’anno di imposta 2025 cumulando gli imponibili di ciascuna pensione e di prestazioni di altra natura, erogate dall’Istituto o da altri enti presenti nel Casellario centrale delle pensioni.
Da questi calcoli può essersi determinato un conguaglio fiscale a credito – se il beneficiario ha versato nel 2025 più IRPEF del dovuto – o a debito – se il versato nel 2025 è stato inferiore rispetto all’imposta da pagare sul totale delle prestazioni erogate.
Per i titolari di sole prestazioni pensionistiche o di accompagnamento a pensione, l’importo risultante dal conguaglio fiscale è stato rispettivamente pagato o recuperato sulla mensilità di aprile. In caso di conguaglio a debito, se la mensilità di pensione di aprile non era sufficientemente capiente per consentire l’intero prelievo, il recupero dell’importo è proseguito sulla mensilità di maggio.
A tale riguardo, si precisa che per le prestazioni pensionistiche con un importo annuo complessivo fino a 18.000 euro, qualora il ricalcolo dell’IRPEF abbia determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, il recupero è suddiviso e trattenuto fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, decreto-legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010).
Si ricorda, inoltre, che sulla mensilità di pensione di maggio continuano a essere applicate le trattenute per le addizionali regionali e comunali relative al 2025 e l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed equiparati) non subiscono trattenute fiscali.

Prestazioni di accompagnamento a pensione di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro annui

Sulla mensilità di maggio delle prestazioni di accompagnamento a pensione (isopensione, APE Sociale, esodo, assegni straordinari con regime di tassazione ordinaria), equiparate a redditi di lavoro dipendente, in presenza di imponibile annuo complessivamente non superiore a 20.000 euro rapportato all’intero anno, è stata posta in pagamento la somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata secondo le percentuali previste al comma 4, articolo 1, legge 207/2024. L’importo in pagamento è descritto nel cedolino con la voce “Bonus lavoro dipendente credito 2025”.

Prestazioni di accompagnamento a pensione di importo da 20.000 a 40.000 euro annui

Sulla mensilità di maggio delle prestazioni di accompagnamento a pensione (isopensione, APE Sociale, assegni straordinari con regime di tassazione ordinaria), equiparate a redditi di lavoro dipendente, in presenza di imponibile annuo complessivo da 20.000 a 40.000 euro rapportato all’intero anno, in base all’articolo 1, comma 6, legge 207/2024, è stata applicata l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. L’importo in pagamento è descritto nel cedolino con la voce “Conguaglio a credito IRPEF” e può essere comprensivo anche di ulteriori conguagli fiscali correlati al ricalcolo generale dell’IRPEF di cui al precedente paragrafo.

Pensioni integrative con mandato aggiuntivo del 1° aprile

Sulle pensioni integrative erogate insieme alla pensione INPS, per le quali a marzo erano stati posti in pagamento conguagli a credito IRPEF a seguito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione (articolo 1, comma 6, legge 207/2024), risultata successivamente non dovuta, essendo stato neutralizzato il conguaglio a debito con mandato aggiuntivo del 1° aprile, a partire dal rateo di maggio è stato avviato il recupero rateale dell’importo precedentemente accreditato e confermato come non dovuto.
Il recupero avverrà in otto rate mensili consecutive di pari importo, come comunicato nel campo note del cedolino del mandato aggiuntivo.
La trattenuta è descritta nel cedolino con la voce “Recupero rateale ulteriore detrazione art. 1 c. 6 l. 207/2024”.
 
Pensioni integrative con mandato aggiuntivo del 20 aprile

Con riferimento alle pensioni integrative pagate con le pensioni INPS e non rientrate nell’operazione di “neutralizzazione” del conguaglio a debito del 1° aprile tramite mandato di pagamento aggiuntivo, sono poi stati emessi mandati aggiuntivi con valuta 20 aprile. Per questi casi, il recupero rateale di cui al punto precedente avverrà in sette rate mensili consecutive di pari importo a partire dal prossimo mese di giugno, come comunicato nel campo note del cedolino del mandato aggiuntivo.

 

 Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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