Agenzia Entrate: regime forfetario – compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 68/E del 6 marzo 2026, ha fornito un chiarimento in meritoalla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Regime Forfetario). In particolare, qualora il soggetto riceva compensi non dovuti e successivamente restituiti.
Con la seguente risposta, l’Agenzia procede alla rettifica dell’interpello n. 26/E del 10 febbraio 2026.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcuna valutazione in merito alla esistenza delle ulteriori condizioni per l’applicazione del Regime Forfetario nei confronti dell’Istante e alla non sussistenza delle relative cause di esclusione (diverse da quella su cui vertono i quesiti proposti). Inoltre, il presente parere prescinde da ogni giudizio sull’an e sul quantum dell”’errore amministrativo” in cui sarebbe incorsa l’ASP nel corrispondere all’Istante i suoi compensi nel corso del 2024, e alle conseguenti modalità e tempi della restituzione degli stessi da parte dell’Istante nel corso del 2025.
Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Il Regime Forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Esso è stato oggetto di modifiche, con portata estensiva, a opera dell’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente
dell’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di chiarimenti con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e, da ultimo, con la circolare n. 32/ E del 5 dicembre 2023.
Ciò premesso, occorre rilevare che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al Regime Forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014, nel limite degli 85.000 euro rientra in assenza di indicazioni di senso opposto da parte del successivo comma 55 ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore.
Nel caso in esame, dai documenti prodotti dall’Istante emerge che la stessa si è attivata nell’aprile 2025 presso l’ASP per segnalare l’errato inquadramento giuridico ed economico assegnatole nel 2024 e le modalità per la restituzione dei conseguenti maggiori compensi ricevuti (e non dovuti), nonché per chiedere la rettifica della CU emessa dall’ASP al fine di evitare la ”fuoriuscita” dal Regime Forfetario a seguito del superamento della soglia di euro 85.000 prevista dall’articolo 1, comma 54, lettera a), della l. n. 190 del 2014. A fronte di tale richiesta (ribadita con successive PEC), nell’aprile 2025, l’ASP ha effettuato il ricalcolo delle ”competenze stipendiali” non spettanti all’Istante, a seguito dell’errato inquadramento giuridico ed economico, quantificandole in circa […]. Il successivo […] maggio, l’Istante ha effettuato, a favore dell’ASP, il bonifico dell’importo di tali competenze non spettanti.
In proposito, occorre sottolineare che, con nota del […] aprile 2025 […], l’ASP ha rilevato che ”a seguito dell’inserimento del corretto inquadramento giuridico nel portale stipendiale […], con il cedolino del mese di gennaio 2025 si è proceduto alla rielaborazione ed al relativo ricalcolo delle competenze stipendiali per il periodo dal xx/xx/2024 al xx/xx/2025, per cui è emerso un debito pari alla somma netta di € jjjj che è stata trattenuta con il cedolino del mese di gennaio 2025. Altresì, con l’elaborazione delle competenze del mese di marzo 2025 è stata effettuata una ulteriore rielaborazione della Sua posizione a partire dal xx/xx/2024 al xx/xx/2024, a seguito della quale è risultato un debito residuo netto di € xxxxx”. Va sottolineato, inoltre, che solo per effetto della percezione di tali somme, nel 2024 l’Istante ha superato la soglia di euro 85.000 prevista dall’articolo 1, comma 54, lettera a), della l. n. 190 del 2014.
Una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti nell’istanza di interpello in esame consente alla scrivente di rilevare un’ipotesi di compensi indebitamente percepiti dall’Istante per effetto dell’errore commesso, da parte dell’ASP, nell’erogare somme in parte non spettanti. Al riguardo, si ritiene che, in tali ipotesi, occorra tenere in considerazione, ai fini del rispetto della soglia di euro 85.000, i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio. In tale senso, si può ritenere che nell’ipotesi in esame non si possa determinare la fuoriuscita dell’Istante dal Regime Forfetario per una condotta a lei non imputabile (a condizione, naturalmente, che l’Istante abbia provveduto alla restituzione delle somme non dovute).
Dunque, le somme erroneamente percepite dall’Istante nel 2024 a titolo di ”competenze stipendiali” a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico, operato dall’ASP e poi risultato errato, ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo (2025) da parte dell’Istante stessa, non concorrono a formare l’importo della soglia prevista dalla lettera a) del citato comma 54; conseguentemente, il superamento nel 2024 di tale soglia per effetto, si sottolinea, esclusivamente di dette somme restituite dall’Istante nell’anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ”fuoriuscita” dal Regime Forfetario ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025.
Pertanto, nel caso qui in esame, l’Istante può continuare ad applicare il Regime Forfetario per l’anno 2025.
Da ultimo, va evidenziato che, laddove nella dichiarazione modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024, tra i ”componenti positivi” del Regime Forfetario (quadro LM), l’Istante abbia indicato tutti i compensi (al lordo di quelli restituiti nel corso del 2025), la restituzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 1, comm[i] 6465, della l. n. 190 del 2014, versata sulle somme erroneamente corrisposte dall’ASP nel corso del 2024, potrà avvenire tramite la presentazione (alternativamente):
- di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024, con l’indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti (ossia, al netto di quelli non dovuti e restituiti nel 2025), con l’indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata;
- di un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, fornendo la relativa documentazione.
Fonte: Agenzia Entrate



