Cassazione: annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni

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La  Cassazione, con sentenza n. 22063 del 17 ottobre 2014, ha affermato che qualora venga evidenziato uno stato di incapacità naturale del lavoratore che porta all’annullamento delle dimissioni rassegnate, non vi è un automatismo che comporti il diritto di quest’ultimo a ricevere le retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro. Ciò in quanto il rapporto di lavoro è un contratto sinallagmatico e cioè a prestazioni corrispettive, in cui le parti si impegnano rispettivamente l’una nei confronti dell’altra. Per cui, nel periodo di mancate prestazioni, non possono essere pretese le relative retribuzioni.

 

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Autore: La Redazione

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