Cassazione: reintegra nel posto di lavoro ed indennità sostitutiva

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Con sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la rinuncia del lavoratore alla reintegra con scelta dell’opzione dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità ha l’effetto di determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui tale rinuncia viene ricevuta dal datore di lavoro.
Da ciò discende che un eventuale ritardo nella erogazione di tale indennità viene regolamentato attraverso la richiesta di interessi legali  e rivalutazione monetaria e non con la retribuzione fino al momento del pagamento della indennità come sostenuto, in passato, dalla giurisprudenza sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 81 del 4 marzo 1992) emanata sulla base della vecchia dizione dell’art. 18.
L’interpretazione della Suprema Corte vale sia per i licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 web che ha riformato l’art. 18, che per quelli verificatisi prima.

 

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Autore: La Redazione

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