Consiglio nazionale forense: modificato il Codice deontologico forense

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 gennaio 2026, ha adottato la delibera n. 959 con la quale ha modificato l’articolo 25-bis del Codice deontologico forense. Tale modifica è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026.

Di seguito il nuovo articolo 25-bis.

 

Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso. 

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non puo’ concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita’ professionali svolte in favore:

  • di imprese bancarie e assicurative, delle loro societa’ controllate, e delle loro mandatarie;
  • delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu’ di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • della pubblica amministrazione e delle societa’ disciplinate dal testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di societa’ veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita’ della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.

4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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