Funzione Pubblica: Regolamento per le visite fiscali dei pubblici dipendenti

FP

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, contenente il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.

L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

Svolgimento delle visite fiscali

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Fasce orarie di reperibilità

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3.   stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

Il provvedimento entra in vigore il 13 gennaio 2018.

Fonte: Funzione Pubblica

 

 


 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 

Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo
17, comma 1, lettera l); 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e,  in
particolare, gli articoli 18 e 22; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,   e,   in
particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in
particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 10-bis; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle
fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti  in  caso  di
assenza per malattia»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo
dei lavoratori da  parte  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  12  e  seguenti,   del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11  novembre  1983,  n.  638»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
18 aprile 1996, recante  «Integrazioni  e  modificazioni  al  decreto
ministeriale  15  luglio  1986  concernente  le  visite  mediche   di
controllo dei lavoratori da parte dei  medici  iscritti  nelle  liste
speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile
1996, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12  ottobre  2000,  recante  «Integrazioni  e  modifiche  al  decreto
ministeriale 18 aprile 1996 concernente la  disciplina  delle  visite
mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  12  e
seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.  463,  convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto  15
luglio  1986,  concernente  le  visite  mediche  di   controllo   dei
lavoratori  da  parte  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio  2017  recante  «Delega  di  funzioni   al   Ministro   senza
portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'Adunanza  della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  con
nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha  dato
riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Richiesta della visita di controllo 
 
  1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal  datore  di  lavoro
pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio  per  malattia
del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo
a disposizione dall'INPS. 
  2.  L'INPS  procede,  conseguentemente,  mediante  appositi  canali
telematici,  all'assegnazione  tempestiva  della  visita  ai   medici
incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. 
  3. La visita puo' essere  disposta  nei  confronti  dei  dipendenti
pubblici anche  su  iniziativa  dell'INPS,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto
di quanto previsto all'articolo 2. 
                               Art. 2 
 
 
                  Svolgimento delle visite fiscali 
 
  1.  Le  visite  fiscali  possono  essere  effettuate  con   cadenza
sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive
e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 3 
 
 
                    Fasce orarie di reperibilita' 
 
  1. In caso di assenza per malattia, le fasce di  reperibilita'  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
  2.  L'obbligo  di  reperibilita'  sussiste  anche  nei  giorni  non
lavorativi e festivi. 
                               Art. 4 
 
 
              Esclusioni dall'obbligo di reperibilita' 
 
  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile  ad
una delle seguenti circostanze: 
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
    b)  causa  di  servizio  riconosciuta  che   abbia   dato   luogo
all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle  prime  tre
categorie della Tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero  a  patologie  rientranti
nella Tabella E del medesimo decreto; 
    c)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di
invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%. 
                               Art. 5 
 
 
                      Verbale di visita fiscale 
 
  1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e'  tenuto
a  redigere,  nelle  modalita'  telematiche  indicate  dall'INPS,  il
verbale  contenente  la  valutazione  medico  legale  relativa   alla
capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata. 
  2.  Il  verbale  e'  trasmesso  telematicamente  all'INPS  per   le
attivita' di competenza e viene messo a disposizione  del  dipendente
mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS. 
  3.  L'esito  del  verbale  e'  reso  tempestivamente   disponibile,
mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di
lavoro pubblico. 
  4. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate secondo
le modalita' indicate  dall'INPS  nel  rispetto  della  normativa  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 6 
 
 
             Variazione dell'indirizzo di reperibilita' 
 
  1.  Il  dipendente   e'   tenuto   a   comunicare   preventivamente
all'amministrazione presso cui presta servizio, che a  sua  volta  ne
da' tempestiva comunicazione  all'INPS  mediante  i  canali  messi  a
disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo  di
reperibilita', durante il periodo di prognosi. 
                               Art. 7 
 
 
             Mancata effettuazione della visita fiscale 
 
  1. In caso di mancata effettuazione della visita  per  assenza  del
lavoratore all'indirizzo indicato, e'  data  immediata  comunicazione
motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta. 
  2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo  di
reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito  invito  a
visita ambulatoriale per  il  primo  giorno  utile  presso  l'Ufficio
medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito
viene consegnato con  modalita',  stabilite  dall'INPS  nel  rispetto
della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n.  196,  idonee  a  garantirne  la  conoscibilita'  da   parte   del
destinatario. 
                               Art. 8 
 
 
            Mancata accettazione dell'esito della visita 
 
  1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita  fiscale,
il medico e' tenuto ad informarlo del  fatto  che  deve  eccepire  il
dissenso seduta stante. 
  2. Il medico annota sul verbale il manifestato  dissenso  che  deve
essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso
a sottoporsi  a  visita  fiscale,  nel  primo  giorno  utile,  presso
l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio,  per  il
giudizio definitivo. 
  3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il  medico  fiscale
informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a  visita
ambulatoriale. Il suddetto  invito  viene  consegnato  con  modalita'
stabilite dall'INPS nel rispetto  della  riservatezza  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 9 
 
 
                    Rientro anticipato al lavoro 
 
  1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per  guarigione
anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato  nel
certificato di malattia, il dipendente  e'  tenuto  a  richiedere  un
certificato sostitutivo. 
  2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che
ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di  prognosi
ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto  del
primo. 
                               Art. 10 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 17 ottobre 2017 
 
                                                   Il Ministro        
                                          per la semplificazione e la 
                                            pubblica amministrazione  
                                                      Madia           
 
 Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
         Poletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404 

 


La Redazione

Autore: La Redazione

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