Governo: COVID-19 – disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021, il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12, con ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare
specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione
del COVID-19
1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione.
Art. 2
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede



