Governo: il decreto di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, il decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, con la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Il decreto entra in vigore il 29 giugno 2018.

 

 

Fonte: Governo

 

 


 

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79

Proroga  del  termine  di  entrata  in  vigore  degli   obblighi   di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
 Vigente al: 29-6-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  disporre  una
proroga per  consentire  la  piena  operativita'  della  fatturazione
elettronica per le cessioni di carburanti per  autotrazione  rese  da
impianti stradali di distribuzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole:  «per  motori»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle  cessioni  di  carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»; 
    b) il comma 927 e' sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni
di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio  2019.  Le
disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1°  luglio
2018.». 
                               Art. 2 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal  comma
1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018,
a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    b)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a  29  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  le
maggiori entrate di cui all'articolo 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 giugno 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
La Redazione

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