Governo: invariato l’importo delle detrazioni anche per il 2021

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto Legge n. 182/2020, con modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021).

La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione, spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore tecnico commesso nella stesura del testo finale.

In particolare, il decreto legge dispone la modifica dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

«8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;

2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”;

3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.».

Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2021.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 182

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure correttive alla  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M AN A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre  2020,  n.
                 178, recante legge di bilancio 2021 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dal seguente: 
    «8. All'articolo 2 del  decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma  1,  dopo  la  parola  "spetta"  sono  inserite  le
seguenti: ", per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio  2020  al  31
dicembre 2020,"; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista  di  una
revisione  strutturale  del   sistema   delle   detrazioni   fiscali,
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per  le  prestazioni
rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: 
        a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
        b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  35.000
euro ma non  a  40.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro."; 
      3) al  comma  3,  le  parole  "di  cui  al  comma  1",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".». 
                               Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                    Conte, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
La Redazione

Autore: La Redazione

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