Governo: pubblicato il DPCM con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Regione Lombardia
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
Regione Veneto
- Vo’.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)
(GU n.45 del 23-2-2020)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale;
Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella
Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei
quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del
richiamato decreto-legge;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le misure di
contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6;
Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca,
delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche'
sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e
il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni
Lombardia e Veneto
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1
al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle
ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le
seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da
parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero
organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo
le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto
territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in
corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di
quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le
modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto
territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali
per l'acquisto dei beni di prima necessita';
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita'
indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di
prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche
non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste
dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a
distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo'
individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal
Comune o dall'area indicata.
2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si
applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di cui al medesimo articolo,
gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno
sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono
obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini
dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva.
Art. 3
Applicazione del lavoro agile
1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via
automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree
considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o
locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi
previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli
obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro.
Art. 4
Esecuzione delle misure urgenti
1. Il Prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il
possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, nonche' delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali.
Art. 5
Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla
data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa
successiva disposizione.
Roma, 23 febbraio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
294
Allegato 1
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del
contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo'.



