INAIL: lavoratori operanti in Paesi extraUE con i quali non vigono accordi – retribuzioni convenzionali 2019

L’Inail ha emanato la circolare n. 4 del 1° febbraio 2019, con la quale comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2019, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

1. Stati membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
–  Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
–  Svizzera.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
– Argentina,
– Australia (Stato del Victoria),
– Brasile,
– Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec),
– Capoverde,
– Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
– ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo),
– Principato di Monaco,
– San Marino,
– Santa Sede,
– Tunisia,
– Turchia,
– Uruguay,
– Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle13, che sono parte integrante del decreto interministeriale 21 dicembre 2018.

 

il Decreto 21 dicembre 2018

 

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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