INPS: IncentivO Lavoro (IO Lavoro) – indicazioni operative

L’INPS, con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo relativo all’IncentivO Lavoro (IO Lavoro).

L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52, sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4, comma15-quater, del D.L. n. 4/2019,ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

 

Fonte: INPS

 


 

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