INPS: adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata – soggetti abilitati

L’INPS ha emanato il messaggio n. 4921 del 7 dicembre 2017, con il quale comunica che, alla luce della normativa in materia di adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo, i soggetti abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto, in qualità di datori di lavoro o intermediari, autorizzati ai sensi dell’articolo 1, della Legge n. 12/1979 o iscritti all’Albo dei periti agrari o agrotecnici, saranno tenuti, a partire dal 1° gennaio 2018, alla trasmissione delle denunce degli operai agricoli utilizzando il canale Uniemens.

A tal fine, l’Inps ha implementato il sistema di “Gestione deleghe”, comprese le modalità di trasmissione e validazione delle varie tipologie, attraverso la totale integrazione dei suddetti soggetti riferiti al settore agricolo nell’anagrafica unica dei soggetti contribuenti e nell’applicativo “Gestione deleghe”.

 

Delega diretta

La delega diretta rappresenta la fattispecie per la quale il titolare dell’azienda o, nell’ipotesi di persona giuridica, il  rappresentate legale effettuano gli adempimenti contributivi per proprio conto.

A tal fine, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema di “Gestione deleghe” del settore agricolo, si opererà nel modo che segue:

–      i codici fiscali  dei “Tipi utente” identificati dalle fattispecie “Titolare azienda” e “Legale rappresentante azienda” saranno preventivamente sottoposti ad un verifica di corrispondenza della validità della carica sulla base dei riscontri sui sistemi dell’Istituto ;

–   i soggetti identificati dalla fattispecie “Delegato dal titolare Azienda” saranno automaticamente censiti come sub-delegati dopo aver preventivamente verificato l’attuale validità della carica relativa al codice fiscale del titolare Azienda delegante.

Tutti i titolari/rappresentanti legali legati al soggetto contribuente e registrati correttamente nei sistemi anagrafici dell’Istituto  avranno automaticamente attivata la delega.

Il sistema infatti controllerà, confrontando i dati presenti negli archivi dell’Istituto, la corrispondenza tra il codice fiscale del soggetto (titolare/rappresentate legale) ed il codice fiscale aziendale, validando automaticamente le deleghe i cui dati corrispondono; in caso di mancata corrispondenza la delega corrente non sarà più valida ed il soggetto dovrà richiedere la corretta registrazione del legame con il CF del soggetto contribuente presente negli archivi della gestione agricola.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di verifica,  non scaturiscano incongruenze,  i soggetti riferiti alla tipologie “Titolare azienda” e “Legale rappresentante azienda” saranno autorizzati a rilasciare sub-deleghe, mentre  i soggetti identificati dalla tipologia “Delegato dal titolare Azienda” non saranno autorizzati a trasmettere sub-deleghe.

Appare utile sottolineare che, ai fini degli adempimenti contributivi di cui si tratta, i titolari di azienda e/o i loro rappresentanti legali devono essere in possesso di un PIN aziende, non essendo sufficiente la profilazione con il solo PIN cittadino.

A tal fine, il soggetto interessato dovrà recarsi presso la Struttura INPS territorialmente competente, precompilando il modulo SC65 per i titolari/rappresentanti legali/altri responsabili o il modulo SC62 per i subdelegati.

 

Delega indiretta

La delega indiretta rappresenta la fattispecie per la quale i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti effettuano gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge. Per intermediari abilitati si intendono tutti i soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 e  i soggetti iscritti agli Albi dei Periti Agrari e Agrotecnici.

A tal fine, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema in uso nel settore agricolo, si opererà la migrazione nella procedura “Gestione deleghe”, in qualità di intermediari, nel modo che segue.

I soggetti riferiti ai “Tipi utente”

–      Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

–      Avvocato

–      Agrotecnici ed Agrotecnici laureati

–      Consulente del lavoro

–      Dottore commercialista

–      Ragioniere e Perito commerciale

–      Dottore Agronomo

–      Dottore Forestale

previa verifica  presso i corrispondenti albi nazionali dei professionisti di riferimento, relativamente alla  validità dell’iscrizione, saranno individuati come soggetti autorizzati agli adempimenti contributivi e potranno, altresì, trasmettere sub-deleghe.

Nell’ipotesi di controllo negativo presso gli albi nazionali di riferimento, non sarà possibile trasferire automaticamente le deleghe e, pertanto, i soggetti interessati saranno informati tramite e-mail contenente le indicazioni per la risoluzione della problematica di migrazione della delega.

Si precisa che i tipi utente “Periti Agrari e Periti Agrari Laureati”, “Agrotecnici ed Agrotecnici laureati”, “Dottore Agronomo” e “Dottore Forestale” potranno acquisire deleghe esclusivamente su posizioni contributive che appartengono alla gestione agricola e, per poter operare quali intermediari nei confronti dell’INPS, dovranno far pervenire apposita documentazione comprovante l’iscrizione presso il rispettivo ordine professionale alla seguente casella postale: posagri.deleghe@inps.it.

Per tutti i tipi utente di cui sopra, saranno create automaticamente delle deleghe da attivare in base a quelle attualmente censite. Sarà poi cura degli interessati provvedere ad attivarle manualmente, previa verifica della corretta ricomposizione automatica della delega.

 

Deleghe ad associazioni di categoria 

Rappresenta la fattispecie per la quale i titolari d’azienda e/o i loro rappresentanti legali effettuano gli adempimenti contributivi avvalendosi delle associazioni di categoria alle quali hanno conferito mandato, secondo le disposizioni normative attualmente vigenti.

In tali ipotesi si procederà secondo le seguenti indicazioni.

Per tutte le associazioni di categoria in agricoltura, di cui all’articolo 9 bis, comma 6, della Legge n. 608/96, non si procederà ad alcuna migrazione dei dati nel sistema di “Gestione deleghe”; le stesse associazioni provvederanno ad un censimento ex novo delle proprie strutture sul territorio, comprensivo delle eventuali dipendenze gerarchiche, le cui risultanze saranno comunicate all’Istituto.

A tal fine, l’Istituto metterà a loro disposizione un modulo di censimento da compilare e che sarà anche utilizzato, nel sistema della “Gestione deleghe”, per la registrazione della struttura degli uffici e degli eventuali dipendenti.

 

Anche in questo caso, per tutte le associazioni di categoria, saranno create automaticamente delle deleghe da attivare in base a quelle attualmente censite e per le quali è possibile ricostruire la delega con l’identificazione del soggetto aziendale delegante. Sara poi cura degli interessati provvedere ad attivarle manualmente previa verifica della correttezza della delega.

Al fine di  agevolare  l’acquisizione delle deleghe,  il sistema di “Gestione deleghe” mette a disposizione una funzionalità di importazione massiva delle stesse secondo un formato predefinito indicato nel manuale utente.

 

NOTE FINALI

L’Istituto, infine, rammenta che non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali i centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Legge n. 12/1979, possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio; alla medesima disciplina sono soggetti i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. Pertanto, le citate tipologie di professionisti non potranno fare richiesta di profilazione.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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