INPS: COVID-19 – Fruizione oraria del congedo per emergenza in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

L’INPS, con Messaggio numero 3105 del 11-08-2020, fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

Presentazione della domanda

Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020).

La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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