INPS: Fondo di garanzia e pagamento TFR – chiarimenti

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, con il quale fornisce nuove istruzioni e chiarimenti sulla documentazione da presentare per la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro in caso didatoredi lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.

Con il messaggio 11 maggio 2016 n. 2084 l’Istituto informava che, tra i documenti da presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia, ci fosse l’originale del titolo esecutivo in forza del quale si può procedere all’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro.

Tuttavia, poiché per esercitare l’azione di surroga nei diritti del lavoratore, l’INPS può utilizzare copia conforme del titolo esecutivo unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione, la giurisprudenza di merito ritiene che la richiesta dell’originale in fase di domanda non sia necessaria.

Pertanto, con il messaggio n. 3854/2019, l’INPS chiarisce che è sufficiente presentare la copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata.

Nel caso di notifica del decreto ingiuntivo dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, il messaggio specifica, inoltre, le azioni giudiziali che il lavoratore deve intentare prima di aver accesso al Fondo di garanzia.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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