INPS: Decontribuzione Sud – chiarimenti

L’INPS, con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai riflessi dell’esonero (previsto dall’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. “Decontribuzione Sud”) nel regime della somministrazione di lavoro, del lavoro marittimo e la sua applicabilità alle tredicesime mensilità.

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Ciò premesso, occorre considerare che, nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione; quest’ultima è parte del contratto individuale di lavoro e, dunque, riveste la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa in oggetto ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con un’Agenzia di somministrazione, si evidenzia che gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.

Sulla base delle suesposte motivazioni, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

 

LAVORATORI MARITTIMI

In merito all’applicazione dell’esonero contributivo da parte delle imprese armatoriali, con riferimento ai lavoratori marittimi, categoria gente di mare ai sensi dell’articolo 115 del codice della navigazione, tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, si rappresenta quanto segue.

Secondo il codice della navigazione, per nave – sede di lavoro del marittimo – deve intendersi qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo (cfr. l’art. 136 cod. nav.).

Tenuto conto della peculiarità della nave quale sede di lavoro, le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni individuate dall’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Il riferimento al compartimento marittimo d’iscrizione della singola nave rappresenta un elemento formale, oggettivo e certo, anche ai fini del collegamento della nave stessa con uno specifico territorio.

Infatti, dall’iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d’iscrizione, quali, ad esempio, richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.

Tale criterio, quindi, è coerente con la ratio dell’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che è quella di dare un sostegno alle aziende che operano nelle regioni c.d. svantaggiate, individuate dalla norma stessa.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dall’articolo 27 del citato D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Infine, si rappresenta che per i marittimi imbarcati, le imprese armatoriali possono beneficiare delle seguenti agevolazioni contributive:

  1. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6, del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998);
  2. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis, del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);
  3. esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88, del D.L. n. 104/2020).

In proposito, si chiarisce che tali agevolazioni, prevedendo l’esonero totale dei contributi, non possono essere cumulate con la decontribuzione di cui all’articolo 27 del D.L. n. 104/2020.

 

RICONOSCIMENTO DELLA “DECONTRIBUZIONE SUD” ANCHE PER LA TREDICESIMA MENSILITÀ

La decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020).

Pertanto, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte.

La maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.

A tal fine, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale: “M317” che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

 

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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