INPS: Lavoro Accessorio – distribuzione voucher presso sportelli bancari

inpsL’Inps ha comunicato che dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher, per Lavoro Accessorio, anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER che si è aggiunta al seguente elenco delle banche abilitate:

 

– Banca Popolare di Sondrio

– Gruppo BPER:

  • Banca Popolare dell’Emilia Romagna
  • Banca di Sassari
  • Banco di Sardegna
  • Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.

– Gruppo CREVAL:

  • Credito Valtellinese
  • Credito Siciliano
  • Cassa di Risparmio di Fano

– Gruppo CARIGE:

  • Banca Carige S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
  • Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
  • Banca del Monte di Lucca S.p.A.
  • Banca Cesare Ponti S.p.A.
  • Banca Carige Italia S.p.A.

– Banca dell’Etruria

– Gruppo Banca Popolare di Vicenza:

  • Banca Popolare di Vicenza
  • Banca Nuova S.p.A.
  • FarBanca S.p.A.

– Banca Popolare di Cortona

– Cassa di Risparmio di Ferrara

 

I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario.

Attenzione: i committenti persone giuridiche che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta alla sede INPS competente (compilando il modulo SC53 scaricabile dal sito www.inps.it) che procederà all’acquisizione della delega e alla registrazione dell’abbinamento tra il delegato e il delegante. A seguito di ciò  il delegato potrà acquistare i voucher per conto del delegante presso gli sportelli bancari.
Compilando il modulo indicato (SC 53) è possibile anche chiedere una delega da parte di un committente persona fisica (titolare, ad esempio, di una impresa individuale) per una persona fisica.

 

Fonte: Inps

 

 


 

NOTIZIE UTILI PER L’UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI IN BANCA PEA (Punto Emissione Autorizzato):

Acquisto dei Buoni Lavoro

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica).
Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero)  è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione.
I buoni lavoro  sono disponibili con il valore di 10 Euro  o in formato ‘multiplo’ fino ad un valore di 500 Euro.
È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro.

Modalità di comunicazione con l’INPS

I committenti ed i prestatori per tutte le comunicazioni con l’INPS possono:

  • telefonare al Contact Center INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • collegarsi al sito www.inps.it  attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale / Accesso ai servizi;
  • recarsi presso le sedi dell’INPS.

Dichiarazione di prestazione lavorativa all’INPS

Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il Committente,  ovvero il delegato, deve comunicare all’INPS (contattando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, o recandosi presso le sedi INPS o collegandosi al sito www.inps.it):

  • il proprio codice fiscale (riportato sul voucher buono lavoro),
  • la tipologia di committente
  • la tipologia di attività
  • i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale)
  • il luogo di lavoro
  • la data d’inizio e fine della prestazione.

Tale comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL.
L’operazione di dichiarazione di prestazione lavorativa è necessaria sia per la dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL, sia per la riscossione dei buoni da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi relativi.
Con riferimento alla durata della prestazione, devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.
In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS, tenendo presente che:

  • le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
  • le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d’uno.
  • nel caso di più acquisti di buoni lavoro presso gli sportelli bancari abilitati, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per  remunerarla.

Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
Qualora il  Committente  utilizzi il canale Internet, collegandosi al sito www.inps.it,  per accedere al Servizio  deve indicare quale codice accesso il proprio Codice Fiscale e come password il codice di controllo indicato sulla matrice (destinata al committente) dei  buoni lavoro acquistati.
Qualora sia il  Prestatore ad utilizzare il canale Internet collegandosi al sito www.inps.it,   per accedere deve indicare quale codice accesso il proprio Codice Fiscale e come password il numero di uno dei buoni lavoro ricevuti dal Committente a fine attività.
Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività.

Le rettifiche possono essere comunicate come segue:

  • la modifica/annullamento può essere effettuata prima del giorno comunicato quale inizio prestazione, tramite sito INPS, tramite Contact Center o presso una Sede INPS;
  • la modifica/annullamento può essere effettuata il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione tramite Contact Center o presso una Sede INPS;
  • la modifica/annullamento può essere effettuata un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione esclusivamente presso una Sede INPS.

I contatti con l’INPS consentono anche di verificare:

  • la registrazione dei propri dati (da parte sia del Committente sia del Prestatore);
  • il numero di buoni lavoro a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore);
  • le prestazioni in corso, sia come Committente che come Prestatore.

Riscossione dei Buoni Lavoro

È possibile riscuotere i Buoni lavoro entro  un  anno dal giorno dell’emissione.
I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con il proprio codice fiscale (Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica) ed un documento valido di riconoscimento.
Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente all’INPS.
A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi INPS.

Rimborso buoni lavoro

Il Committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro acquistati presso gli sportelli bancari e non utilizzati presso tutte le banche abilitate.
È inoltre possibile, sia per il committente che per il prestatore, chiedere il rimborso o la liquidazione dei voucher scaduti (non utilizzati/riscossi entro un anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.

Furto o smarrimento dei buoni lavoro

In caso di furto o smarrimento dei buoni lavoro, è necessario che il Committente o il Prestatore effettuino denuncia alle autorità competenti.
La denuncia deve essere presentata presso le sedi INPS che provvedono a stampare ‘duplicati’ dei buoni lavoro riscuotibili presso gli sportelli delle Banche abilitate.
Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

La Redazione

Autore: La Redazione

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