INPS: COVID-19 – bonus per servizi di baby-sitting nelle cd. zone rosse

L’INPS, con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, fornisce le istruzioni per l’applicazione del bonus per servizi di baby-sitting per le Regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

La disposizione di riferimento è l’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che introduce uno o più bonus per servizi di baby-sitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Non rilevano, pertanto, ai fini della presente disciplina le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Al momento della pubblicazione della presente circolare, rilevano l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020), che definisce nell’allegato 2 le seguenti zone ad alto rischio (c.d. zone rosse): Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

In via ulteriore, l’ordinanza del 10 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020), include anche la Provincia autonoma di Bolzano nelle c.d. zone rosse.

Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 14 novembre 2020), sono state incluse tra le c.d. zone rosse anche le regioni Campania e Toscana. Conl’ordinanza del 20 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 21 novembre 2020) è stata inclusa tra le c.d. zone rosse la regione Abruzzo.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la classificazione delle zone ad alto rischio e provvede con apposita ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione e che le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato dall’Istituto tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020.

Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva.

In particolare, è necessario che:

  1. il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  2. il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto.

Nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l’istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l’affido condiviso.

Con particolare riferimento al requisito di cui al punto b), al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.

Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa.

Cosi, ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto conto che sulla base dell’ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio.

Nell’ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l’ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa. Ad esempio, se il genitore è residente a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro), la domanda verrà accolta.

In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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