Min.Lavoro: Ammortizzatori in deroga – Rifinanziamento per il 2014

Ministero_del_lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia hanno sottoscritto un Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i nuovi criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le nuove linee:

  • impossibilità di utilizzare la Cig in deroga in caso di cessazione dell’attività aziendale;
  • incremento dell’anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori;
  • limitazione ad 11 mesi per il 2014 e a 5 mesi per il 2015 per la fruizione della Cig in deroga;
  • limitazione della durata del trattamento di mobilità in deroga;
  • erogazione della Cig in deroga esclusivamente alle imprese, escludendo, così, gli studi professionali.

Al fine di consentire una gestione del passaggio dal precedente all’attuale regime è previsto un periodo transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe in ambito nazionale e regionale.

 

Questi sono i punti essenziali:

 

Cassa integrazione guadagni in deroga.

Il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (quadri, intermedi ed operai) compresi gli apprendisti ed i soggetti somministrati, a condizione che abbiano un’anzianità aziendale presso l’impresa richiedente pari ad almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di trattamento della CIG in deroga che sono sospesi o siano ad orario ridotto per contrazione dell’attività in presenza delle seguenti causali:

a)      situazioni aziendali dovute ad effetti transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;

b)      situazioni temporanee di crisi di mercato;

c)      crisi aziendali;

d)     ristrutturazione o riorganizzazione.

Per il solo anno 2014 l’art. 6, comma 1, del Decreto prevede, anche con riferimento a prestazioni concesse prima dell’entrata in vigore dello stesso, che siano sufficienti 8 mesi (e non 12) di anzianità lavorativa aziendale.

La norma precisa che il trattamento non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa e che sono esclusi tutte quelle attività che fanno riferimento a datori di lavoro non imprenditori (professionisti, associazioni, fondazioni, ecc.).

Gli accordi quadro a livello regionale fissano le priorità di intervento in sede territoriale.

Per il settore della pesca le specifiche causali debbono essere individuate in accordi ministeriali.

Viene stabilito ed affinato un raccordo telematico tra Regioni ed INPS, con modalità definite dall’Istituto, per la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie.

L’azienda presenta, in via telematica all’INPS ed alla Regione, l’istanza per la concessione o la proroga entro i 20 giorni successivi alla data nella quale ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’attività. Se la presentazione è tardiva il trattamento decorre dall’inizio della settimana antecedente la data di presentazione dell’istanza. Propedeutica alla presentazione della domanda è la fruizione delle ferie e dei riposi residui e degli altri strumenti di flessibilità della prestazione.

La durata della prestazione per le imprese non destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali la durata è:

a)      pari ad un massimo di 11 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;

b)      pari ad un massimo di 5 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Per le imprese destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali il trattamento in deroga, con superamento dei limiti temporali ex art. 6 della legge n. 164/1975 e ex art. 1 della legge n. 223/1991 (36 mesi) può esser disposto in via eccezionale, per salvaguardare i livelli occupazionali in presenza di concrete prospettive di ripresa per un massimo di 11 mesi nel corso del 2014 e per un massimo di 5 mesi nel corso del 2015.

Nel caso in cui la crisi riguardi unità produttive ubicate su più Regioni (o Province Autonome), spetta al Ministero del Lavoro, nei 30 giorni successivi al momento in cui gli è pervenuta l’istanza da parte dell’INPS, predisporre l’istruttoria, quantificare l’onere e trasmettere il provvedimento, per il concerto, al Dicastero dell’Economia (15 giorni per il parere).

 

Mobilità in deroga

Se ne occupa l’art. 3.

Le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono concedere la c.d. “mobilità in deroga” ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti ex art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, privi di altra occupazione che provengano da imprese rientranti nnello specifico campo di applicazione dei trattamenti in deroga.

Questa la procedura e la durata del trattamento:

a)      a pena di decadenza, i lavoratori interessati debbono presentare la domanda all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita o, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione;

b)      la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, non può superare nel 2014 i 5 mesi che diventano 8 nelle aree del Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978;

c)      la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, è di 7 mesi che diventano 10 nelle aree ex DPR n. 218/1978. In ogni caso il periodo complessivo di fruizione non può superare i 3 anni e 5 mesi, o i 3 anni ed 8 mesi per i soggetti ubicati nelle aree svantaggiate sopra evidenziate:

d)     dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a quei lavoratori che ne hanno già beneficiato per almeno 3 anni, anche se non continuativi. Per gli altri può esser concesso al massimo per 6 mesi, non prorogabili, o 8 per i soggetti delle aree ex DPR n. 218/1978. Il limite massimo complessivo non potrà superare i 3 anni e 4 mesi.

e)      dal 1° gennaio 2017 cesserà il trattamento di mobilità in deroga;

f)       nel caso in cui la richiesta di mobilità in deroga riguardi unità produttive ubicate in più Regioni (o Province autonome), la procedura è svolta dal Ministero del Lavoro con gli stessi tempi e modalità previsti per la CIG in deroga.

Negli articoli finali, il provvedimento afferma (art. 4) che i trattamento di CIG e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore di quei lavoratori che possono usufruire di condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa, che (art, 5) l’INPS effettua un monitoraggio e mensile sui flussi di domande e su quelli finanziari correnti e prevedibili, comunicando i dati ai Dicasteri interessati ed alle Regioni e Province Autonome (relativamente alle loro spese) e che (art. 6) le disposizioni del Decreto trovano applicazione, oltre che agli accordi successivi al 2 agosto 2014, anche ai trattamenti integrativi o di mobilità in deroga concessi in data antecedente.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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