Min. Lavoro: cir. 1/2005 extracomunitari – flussi per lavoro 2005

l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, ha provveduto ad emanare le indicazioni operative in previsione della imminente emanazione del decreto sui flussi d’ingresso dei lavoratori extra comunitari per l’anno 2005. Il decreto, di cui è ipotizzabile la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni prevede, a livello nazionale, una quota massima di 79.500 unità, da ripartire, tra le Regioni e Province autonome per lavoro subordinato stagionale e non stagionale.

Questi sono i punti essenziali della nota ministeriale:

a) 25.000 ingressi di lavoratori per esigenze stagionali: Essi non riguardano più i paesi neo comunitari (per i quali la procedura d’ingresso è diversa) ma si rivolgono a cittadini di Serbia – Montenegro, Croazia Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, oltre a coloro, non comunitari, in possesso del c.d. “diritto di precedenza” per lavoro stagionale nell’anno 2003 o 2004;

b) 30.000 ingressi per motivi di lavoro non stagionale, di nazionalità non predeterminata, di cui 15.000 destinati esclusivamente al lavoro domestico o di assistenza alla persona;

c) 2.500 ingressi per lavoro autonomo per ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale, liberi professionisti, soci ed amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale ingaggiati da Enti pubblici e privati. All’interno di questa quota sono ammesse, per un massimo di 1250 unità, conversioni dei permessi di soggiorno per studio e formazione professionale;

d) 200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo. Riservato a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela;

e) 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 riservati a cittadini di Paesi che hanno stipulato o stanno per stipulare accordi di cooperazione con l’Italia;

f) le domande vanno indirizzate alla Direzione provinciale del Lavoro, competente per territorio, esclusivamente mediante raccomandata spedita da un Ufficio Postale dotato di affrancatrice che attesti il giorno e l’ora di spedizione. Nel caso in cui l’Ufficio ne sia sprovvisto sarà cura dell’interessato far annotare, manualmente, sulla busta il giorno e l’ora di spedizione;

g) le istanze sono redatte su modelli predisposti, rinvenibili, sul nostro sito, secondo il tipo di assunzione richiesta, con i vari allegati richiesti, tra cui copia del documento di identità del datore di lavoro e copia del passaporto o altro documento valido per l’espatrio per il lavoratore;

h) le domande, possono essere inoltrate attraverso gli Uffici postali a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili;

i) il datore di lavoro può inviare cumulativamente con il medesimo plico più domande;

j) le associazioni di categoria in caso di lavoro stagionale possono cumulativamente, per posta con lettera raccomandata e con l’indicazione del giorno e dell’ora di spedizione, inviare richieste provenienti da datori di lavoro diversi a loro associati;

k) le richieste finalizzate al rilascio dell’attestazione di disponibilità in quota di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (es. da studio o da stagionale che abbia fatto ritorno al proprio Paese) vanno presentate, per posta con lettera raccomandata e con le medesime modalità sopra riportate, utilizzando l’apposito modello, rinvenibile sul sito. La richiesta va sottoscritta anche dal lavoratore e, in allegato, deve avere il contratto di lavoro subordinato redatto sul modulo rinvenibile nel nostro sito;

l) le richieste di attestazione per conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, vanno presentate utilizzando il modello specifico contenuto nel sito ed inviate per posta attraverso le modalità sopra indicate;

m) la capacità reddituale richiesta per il lavoro domestico (collaboratrici familiari e badanti) si ritiene sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale, aumentata dei contributi. Il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi.

La Redazione

Autore: La Redazione

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