Min. lavoro: interpello 18/2010 – Procedura di emersione e benefici ex L. n. 407

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al caso di assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, se sia possibile applicare i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito a seguito di procedura di emersione realizzata ai sensi dell’art. 1, commi 1196 e ss., della L. n. 296/2006.

 La risposta in sintesi:

“…Per poter fruire dell’agevolazione di che trattasi risulta, pertanto, determinante verificare lo stato di disoccupazione del lavoratore. A tal riguardo l’art. 1, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 definisce “stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti. Tale disponibilità va formalizzata attraverso un’apposita dichiarazione che il lavoratore interessato deve presentare al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato (art. 2, D.Lgs. n. 181/2000).
L’INPS, con la circolare n. 117/2003 seguita dalla circolare n. 51/2004, ha richiamato le condizioni per ottenere i benefici contributivi in argomento dopo l’entrata in vigore della riforma del collocamento, ribadendo che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, è necessaria la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego, corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.
I lavoratori interessati dalla procedura di emersione non possono essere considerati disoccupati in quanto, di fatto e prima ancora della procedura di emersione, già prestavano lavoro alle dipendenze del datore di lavoro. Ne consegue dunque per quest’ultimo l’impossibilità di fruire dei benefici di cui alla citata L. n. 407/1990, atteso peraltro che la stessa legge di emersione n. 296/2006 prevede specifiche agevolazioni per chi ha aderito alla procedura.”.

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Autore: La Redazione

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