Min. lavoro: interpello 35/2010 – Gestione separata INPS e contribuzione Inarcassa

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 15 ottobre 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in merito alla legittimità di assoggettare alla Gestione separata INPS l’attività professionale autonoma continuativa svolta da professionisti architetti che esercitano, contemporaneamente ed in via principale non esclusiva, altra attività professionale autonoma continuativa per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), in considerazione del fatto che i suddetti professionisti espletano entrambe le tipologie di attività utilizzando lo stesso numero di partita iva e che i redditi prodotti confluiscono nel medesimo riquadro “E” del modello di dichiarazione dei redditi.

 La risposta in sintesi:

“…Oltre all’iscrizione all’albo professionale ed al possesso della partita iva individuale, tra i requisiti essenziali previsti dalla normativa che disciplina l’obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), è previsto il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria quali, ad esempio, nei confronti dell’INPS, il Fondo Lavoratori Dipendenti, la Gestione Esercenti Attività Commerciali, la Gestione Artigiani o la Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni.
Si fa presente, comunque, che l’obbligo assicurativo di iscrizione al Fondo Gestione separata dell’INPS introdotto dalla L. n. 335/1995, riguarda, tra l’altro, tutte le categorie di liberi professionisti per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale o, anche se prevista, l’attività professionale non risulta iscrivibile.
Per entrambe le forme assicurative suddette, vale, pertanto, la “regola dell’esclusività” nel senso che l’iscrizione all’Inarcassa esclude che per la stessa attività si effettui l’iscrizione alla Gestione separata INPS in considerazione, evidentemente, del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestioni contemporaneamente.

Ciò comporta, pertanto, che per i soggetti indicati dall’interpellante che svolgono attività libero/professionale, iscritti all’ordine di appartenenza ed in possesso di partita iva, si debba considerare non sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS qualora per la stessa attività già si versino i contributi all’Inarcassa, data la specifica esclusione di tali soggetti dal fondo INPS operata dal dettato legislativo che dispone l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 c.c., non iscrivibili alla “Cassa” di categoria.“.

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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