Min. lavoro: interpello 45/2011 – Indennità di navigazione e di comandoregime previdenziale

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 45 del 14 novembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), in merito al corretto inserimento nella base imponibile, ai fini della determinazione dei contributi dovuti all’INPS e del relativo regime fiscale, delle indennità contrattuali di navigazione e di comando, disciplinate sia dal CCNL che dal contratto integrativo aziendale.
In particolare, l’istante chiede precisazioni in merito alla correttezza dell’assoggettamento ad imponibile contributivo, nonché a prelievo fiscale, ex art. 51, comma 6, D.Lgs. n. 314/1997 (T.U.I.R.) delle indennità contrattuali di cui sopra, nella misura pari al 50% del loro ammontare.

 La risposta in sintesi:

“…In linea con le argomentazioni sopra svolte, si può sostenere che l’art. 51, comma 6 del T.U.I.R trovi applicazione sia con riferimento all’indennità di navigazione che all’indennità di comando, in quanto voce integrativa della prima nonché avente la medesima finalità.
Entrambe le tipologie di indennità, pertanto, risultano soggette ad imponibile contributivo e fiscale nella misura pari al 50% del loro ammontare, a prescindere dalla circostanza che siano contemplate dalla contrattazione collettiva di primo livello ovvero in sede di contratti integrativi aziendali. La citata norma fa, infatti, riferimento al contratto collettivo in termini generali, quale fonte delle suddette indennità.
Tale soluzione interpretativa, peraltro, trova conferma sia nel parere reso dell’Agenzia dell’Entrate, prot. 26533/C3/2009, che nella nota INPS del 23 aprile 2010, nella parte in cui ribadiscono la duplice finalità retributiva e risarcitoria della indennità di navigazione nonché delle relative voci integrative di origine contrattuale aziendale (indennità di comando), sottolineando che proprio in relazione a tali finalità le suddette indennità concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 50%.”.

 

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Autore: La Redazione

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