Min. lavoro: interpello 50/2011 – Assunzioni agevolate ex L. n. 68/1999 base di computo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 50 del 28 dicembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Agenzia del Territorio, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, concernenti le modalità di assunzione del personale appartenente alle categorie protette e la corretta individuazione della base di computo di cui all’art. 4 della predetta Legge.
Più in particolare il CNR e l’Agenzia chiedono se sia o meno obbligatoria l’iscrizione alle liste di collocamento del personale da assumere qualora siano svolte procedure concorsuali. Inoltre il CNR chiede anche se dal computo di calcolo su cui conteggiare il contingente annuale da assumere vadano esclusi, oltre i dirigenti amministrativi, anche i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi.

 La risposta in sintesi:

“…Quanto al primo quesito occorre anzitutto ricordare che, secondo l’art. 8 della Legge n. 68/1999, per le persone disabili “che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative”, sussiste l’obbligo di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti; tale iscrizione, come si evince dal comma 1 dello stesso art. 8 – in cui si richiede la compilazione di una scheda contenente, fra l’altro, le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni della persona nonché la natura e il grado della minorazione – è funzionale ad un utile inserimento lavorativo.
Ai fini dell’avviamento al lavoro nel settore pubblico, va invece ricordato che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. modifiche e integrazioni, “le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla Legge n. 68/1999, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere”.
Inoltre l’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000 – “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della Legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” –
sstabilisce ancora che “i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’articolo 11, della Legge n. 68/1999 (…)”.
Da quanto sopra si evince pertanto che l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della Legge n. 68/1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa (resta ferma la preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994).
Sul punto va tuttavia chiarito che, ai soli fini della procedura di partecipazione alle procedure selettive, l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce condizione necessaria. In altri termini, la selezione attraverso concorso pubblico, è utile alla individuazione dei soggetti con i quali l’Amministrazione potrà utilmente sottoscrivere un contratto di lavoro; a seguito di tale selezione ed ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà tuttavia che il soggetto disabile sia iscritto alle liste di collocamento.
Quanto al secondo quesito – nel ricordare che l’art. 4 della L. n. 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti, fra gli altri, “i dirigenti” – si evidenzia che dall’esame dell’art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, relativo ai ricercatori e tecnologi, tali categorie sono da iscriversi nell’area del personale non dirigente. In effetti dette figure professionali, per quanto “non gerarchicamente subordinate alla dirigenza” perché dotate di autonomia gestionale, non rientrano organicamente nella stessa, con la conseguenza che non possono essere scomputate ai fini del calcolo della percentuale d’obbligo di cui alla Legge n. 68/1999.
RResta ferma tuttavia l’esclusione di tali soggetti nelle ipotesi affrontate dalla risposta ad interpello n. 24/2009 cui si fa rinvio.”.

 

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Autore: La Redazione

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