Min. lavoro: interpello 78/2009 – Iscrizione dei soci alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 78 del 12 novembre 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’obbligo previdenziale sussistente in capo ai soci di una società in nome collettivo. In particolare, l’interpellante chiede se la partecipazione di detti soci all’attività lavorativa aziendale con carattere di abitualità e prevalenza costituisca una condizione necessaria ai fini dell’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS.

 La risposta in sintesi:

“… Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.

Per completezza si sottolinea, infine, che l’art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996 disciplina una situazione generale che, sebbene riguardi gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie. In questo spazio vi rientrano i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La norma, evidenziando il criterio unificante della prevalenza, stabilisce che tali soggetti hanno l’obbligo di iscriversi all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente e demanda all’INPS la decisione sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente a tale attività.

Alla luce delle disposizioni sopra esaminate, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che per i soci di società in nome collettivo la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza costituisca condizione necessaria ai fini dell’iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.”.

La Redazione

Autore: La Redazione

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