Min.Lavoro: cir.15 – presentazione istanze per la concessione degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà

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La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 15 del 22 aprile 2015pdf_icon, con la quale fornisce istruzioni procedurali riguardo la presentazione delle istanze preordinate alla concessione degli sgravi contributivi, previsti dal D.M. n. 83312 del 7 luglio 2014, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, 863, dalle aziende che, esaurito il beneficio della decontribuzione nel 1° anno, ritengano di avviare un contratto di solidarietà in continuità con il precedente, ad esaurimento dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, le aziende destinatarie di tale riduzione contributiva sono le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato “strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo “. Tali condizioni costituisco i presupposti (alternativi) necessari per accedere allo sgravio contributivo. Il Ministero precisa, inoltre, che la domanda di decontribuzione presentata per il primo anno del contratto di solidarietà produce l’effetto di sottrarre al principio dell’ordine cronologico – stabilito dalla circolare n. 23/2014 – la domanda di decontribuzione presentata dalla medesima azienda per il 2° anno del contratto di solidarietà nei seguenti casi:

  • quando venga stipulato dalle parti un unico contratto di solidarietà che abbia fin dall’inizio la durata di 24 mesi;
  • quando venga stipulato un contratto di solidarietà di durata inferiore che, tuttavia, rechi una clausola in base alla quale le parti si riservano la facoltà di prorogare il contratto stesso fino a raggiungere la durata di 24 mesi o una durata maggiore ovvero quando tale volontà sia desumibile, allo stato degli atti, a fronte dell’esplicitazione, da parte dell’azienda istante, della volontà di portare a compimento tutti gli investimenti o di attuare gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività inizialmente programmati.

Ne consegue che – come avviene per i contratti di solidarietà che sin dall’inizio prevedono una durata di 24 mesi e per i quali l’autorizzazione alla riduzione contributiva viene frazionata entro i limiti delle disponibilità dello stanziamento finanziario per anno solare – anche per i contratti di durata inferiore è possibile produrre ulteriore domanda di decontribuzione relativa ad un nuovo contratto che proroghi quello precedente, non superando, tuttavia, il limite dei 24 mesi. In questo ultimo caso sarà cura delle aziende, all’atto della produzione della documentazione prevista secondo le indicazioni pubblicate sul sito ministeriale, segnalare all’interno della domanda che il nuovo contratto costituisce una proroga di quello precedente.
Fonte: Ministero del Lavoro


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Autore: La Redazione

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