Min.Lavoro: impresa sociale – linee guida per il coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, il Decreto 7 settembre 2021 con l’adozione delle linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 settembre 2021 

Adozione delle linee guida per l’individuazione delle modalita’ di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attivita’ dell’impresa sociale. (21A05746)

(GU n.237 del 4-10-2021)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.  106»,
ed in particolare  l'art.  11,  secondo  il  quale  le  modalita'  di
coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti
direttamente interessati alle attivita' delle  imprese  sociali  sono
individuate nei regolamenti aziendali o negli statuti  delle  imprese
sociali, in conformita'  a  linee  guida  adottate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  il  Consiglio
nazionale del Terzo settore; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106» e, segnatamente, il capo  I  del  titolo
VIII; 
  Visto il decreto ministeriale n. 135 dell'11 giugno  2021,  con  il
quale, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 117 del 2017, sono  stati  nominati  i  componenti  del  Consiglio
nazionale del Terzo settore; 
  Acquisito il parere del  Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore,
espresso nella seduta del 29 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Adozione delle linee guida 
 
  Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 112, sono adottate le linee guida per l'individuazione delle
modalita' di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e  di  altri
soggetti  direttamente  interessati   alle   attivita'   dell'impresa
sociale, di cui all'allegato n.  1,  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  Dal presente decreto non derivano nuovi o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 settembre 2021 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2548 
                                                        Allegato n. 1 
 
Linee guida per l'individuazione delle  modalita'  di  coinvolgimento
dei  lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti  direttamente
interessati   alle   attivita'   dell'impresa   sociale,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
112 
    § 1. Oggetto 
    1. Le presenti linee guida  individuano  il  quadro  generale  in
materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli  utenti  e  di  altri
soggetti  direttamente  interessati  alle  attivita'  delle   imprese
sociali cosi' come definite dal decreto legislativo n. 112 del  2017,
recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,  a
norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,  n.
106». Esse trovano il loro  fondamento  normativo  nell'art.  11  del
citato decreto legislativo n. 112/2017, rubricato «Coinvolgimento dei
lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti  interessati  alle
attivita'». 
    2. Il tema del coinvolgimento dei lavoratori  e  dei  destinatari
delle  attivita'  aveva  gia'  trovato   spazio   all'interno   della
previgente disciplina in materia di impresa sociale, rinveniente  nel
decreto legislativo n. 155 del 24  marzo  2006,  e,  in  particolare,
all'art. 12, il quale conteneva  la  definizione  di  coinvolgimento,
rimandando ai regolamenti aziendali o  agli  atti  costitutivi  delle
imprese sociali la disciplina delle relative  forme.  L'art.  11  del
citato decreto legislativo n. 112/2017 ha  rivisitato  la  previgente
disciplina in materia, aumentando il livello minimo di coinvolgimento
dei lavoratori e  degli  stakeholders,  in  coerenza  con  la  logica
partecipativa sottostante alla governance dell'impresa sociale,  che,
anche a livello  europeo,  viene  considerata  una  delle  principali
caratteristiche   distintive   delle   organizzazioni   dell'economia
sociale. La disposizione sopra  citata  contiene  la  definizione  di
coinvolgimento, da intendersi quale «meccanismo di consultazione o di
partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri  soggetti
direttamente interessati alle  attivita'  siano  posti  in  grado  di
esercitare un'influenza sulle  decisioni  dell'impresa  sociale,  con
particolare riferimento  alle  questioni  che  incidano  direttamente
sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni o dei  servizi».
Essa inoltre stabilisce che adeguate forme di  coinvolgimento  devono
essere previste nei  regolamenti  aziendali  o  negli  statuti  delle
imprese sociali. Rispetto al passato, la previsione  delle  forme  di
coinvolgimento viene opportunamente trasferita dall'atto  costitutivo
allo statuto dell'impresa sociale. La scelta del legislatore del 2017
obbedisce a ragioni di forma e di sostanza: sotto il  primo  profilo,
lo  statuto,  in  quanto  atto  destinato  a   contenere   le   norme
sull'organizzazione  e  sul   funzionamento   dell'impresa   sociale,
rappresenta uno strumento  maggiormente  appropriato  ai  fini  della
specificazione delle forme e modalita' di  coinvolgimento  in  parola
rispetto  all'atto  costitutivo,  espressione,  quest'ultimo,   della
volonta' degli associati  o  dei  soci  di  dar  vita  ad  un'impresa
sociale. Sotto il profilo sostanziale, lo statuto, in quanto atto per
sua  natura  modificabile  dall'organo  sociale   competente,   puo',
attraverso dette modifiche, recepire gli adeguamenti della disciplina
sul coinvolgimento che siano ritenuti necessari o opportuni anche  in
relazione  alle  evidenze  applicative  scaturite  dalla   precedente
regolazione  ovvero  a  mutamenti  del  contesto  socio-economico  di
riferimento.  L'autonomia  organizzativa  esplicata   attraverso   la
regolazione dell'istituto di cui all'art. 11 del decreto  legislativo
n. 112/2017 deve tenere conto  di  diversi  elementi  indicati  dalla
legge: la natura dell'attivita' esercitata dall'impresa  sociale;  le
categorie dei soggetti da  coinvolgere;  le  dimensioni  dell'impresa
sociale. Al contempo, essa deve svilupparsi in  conformita'  a  linee
guida da adottarsi con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, previo parere del Consiglio  nazionale  del  Terzo
settore, di cui all'art. 58 del decreto legislativo n.  117/2017.  In
coerenza con  la  cornice  normativa  sopra  esposta,  la  disciplina
contenuta nelle presenti  linee  guida  individua  esclusivamente  il
contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento. 
    3. Le modalita' di coinvolgimento individuate nel presente  atto,
in ossequio al canone dell'adeguatezza espresso nel comma 1 del  piu'
volte citato art. 11, devono  comunque  garantire  l'efficacia  delle
iniziative adottate, attraverso il  contemperamento  degli  interessi
dell'impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e  degli
eventuali stakeholders. 
    4. Sono comunque fatti salvi e non riguardano le  presenti  linee
guida gli obblighi informativi previsti dalla normativa  vigente  (ad
es., obblighi a  carico  del  datore  di  lavoro  nei  confronti  dei
lavoratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori  ai  sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo n. 81/2008, obblighi informativi
nei confronti di consumatori  e  utenti  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto legislativo n. 206/2005, cd. «Codice del consumo», ecc.). 
    § 2. Modalita' di coinvolgimento 
    1. Ferme restando le eventuali prassi piu'  favorevoli  contenute
nei regolamenti aziendali e  negli  statuti,  nonche'  nei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  anche  in  considerazione   delle
differenziazioni esistenti  alla  luce  della  natura  dell'attivita'
esercitata, delle categorie di soggetti  direttamente  interessati  e
quindi da coinvolgere e delle  dimensioni  dell'impresa  sociale,  le
presenti linee guida definiscono le modalita' ed i  contenuti  minimi
del coinvolgimento riconosciuto ai lavoratori,  agli  utenti  e  agli
altri soggetti direttamente interessati alle  attivita'  dell'impresa
sociale. 
    2. Le imprese sociali di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
n.  112/2017  devono  prevedere  forme  di  coinvolgimento   che   si
esplicitino nella messa a disposizione, con cadenza  almeno  annuale,
ovvero ogni qualvolta  si  verifichino  eventi  tali  da  determinare
variazioni qualitative e/o quantitative  rilevanti,  di  informazioni
sull'andamento effettivo e prevedibile  dell'attivita'  dell'impresa,
sulla natura e qualita' dei beni o servizi erogati, sulla  situazione
economica  ed  occupazionale  dell'impresa  stessa,  sulle  eventuali
criticita' segnalate dall'organo di controllo interno, su ogni  altra
decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti  cambiamenti
in  relazione  all'organizzazione  del  lavoro,  alle  condizioni  di
lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi  alla  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro,  nonche'  su  decisioni  destinate  a
comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri  soggetti
interessati. 
    Nello specifico: 
      a. Informazione 
    L'informazione avviene secondo modalita' che,  per  tempistica  e
contenuto, nonche' nel rispetto  del  criterio  di  proporzionalita',
risultino appropriate alle finalita' di cui al  citato  art.  11  del
decreto legislativo n. 112/2017, in modo da permettere ai lavoratori,
alle   rappresentanze   sindacali,   nonche'    eventualmente    alle
rappresentanze  degli  utenti  e  di  altri   soggetti   direttamente
interessati  alle  attivita'  (intendendosi  per  tali   i   soggetti
portatori di  un  interesse  concreto,  anche  diffuso,  i  volontari
operanti nell'impresa, gli stakeholders, i  soggetti  rappresentativi
di interessi anche diffusi  ma  puntualmente  individuati)  -  queste
ultime  necessariamente  costituite  e  operanti   attraverso   forme
individuate dai regolamenti o statuti sociali - di  procedere  ad  un
esame adeguato delle informazioni fornite  e  formulare,  sempre  con
modalita' individuate dai regolamenti o  statuti  sociali,  eventuali
pareri non vincolanti da fornire all'organo amministrativo. 
    Le informazioni devono essere rese disponibili oltre  che  presso
la sede legale dell'impresa, anche attraverso strumenti telematici  e
informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato,
come ad esempio  il  sito  internet  dell'impresa  o  una  newsletter
informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie  categorie
o ai loro rappresentanti. Tra le informazioni da rendere  disponibili
devono essere ricomprese le risultanze dell'attivita' di monitoraggio
dell'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 3, del  decreto
legislativo  n.  112/2017,  nonche'  gli  esiti   dell'attivita'   di
vigilanza di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo. 
    Il   contenuto   minimo   delle   informazioni   potra'    essere
opportunamente differenziato sulla base delle caratteristiche e degli
interessi   dei   gruppi   di   riferimento   delle    rappresentanze
destinatarie. 
    In particolare,  le  rappresentanze  dei  lavoratori  riceveranno
specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro - ivi
comprese quelle in  materia  di  salute  e  sicurezza  -  al  welfare
aziendale, alla qualita' della vita in azienda, ai programmi  e  alle
iniziative per  garantire  il  superamento  delle  disuguaglianze  di
genere e  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  il
miglioramento e il benessere organizzativo. 
    L'informazione destinata alle rappresentanze dell'utenza e  degli
interessi diffusi dovra' contemplare la  tematica  della  qualita'  e
dell'innovazione  migliorativa  dei  beni  e  dei  servizi   prodotti
dall'impresa. 
    Le modalita' di messa a disposizione delle informazioni  dovranno
tenere conto delle eventuali situazioni  che  possano  caratterizzare
alcune  categorie  di   utenti,   garantendone   ad   esempio   piena
accessibilita' ove l'informazione sia  erogata  attraverso  strumenti
informatici. 
      b. Consultazione 
    La consultazione avviene secondo modalita' che, per tempistica  e
contenuto, nonche' nel rispetto  del  criterio  di  proporzionalita',
siano appropriate allo scopo, in  funzione  dell'argomento  trattato,
anche sulla base delle informazioni  di  cui  al  presente  comma  2,
fornite dall'organo competente dell'impresa sociale.  Tali  modalita'
devono  essere  espressamente  previste  dallo  statuto  dell'impresa
sociale,  oppure,  ove  esso  ne  faccia  rinvio,   dai   regolamenti
aziendali. 
    Oltre ad un'interlocuzione con le rappresentanze sopra  previste,
nel caso in cui sia appropriata  l'acquisizione  di  un  numero  piu'
ampio di pareri o valutazioni su specifiche tematiche, come nel  caso
della qualita' dei prodotti o dei servizi erogati,  la  consultazione
puo' prevedere il ricorso a modalita' piu' estese, anche a  carattere
periodico (ad esempio con cadenza annuale), come  quelle  telematiche
(consultazione on-line degli utenti). In tal caso, i  risultati  sono
condivisi con le rappresentanze delle categorie consultate  anche  al
fine  di  acquisire   proposte   da   sottoporre   alla   valutazione
dell'impresa. 
    La consultazione dovra' rispondere ai canoni  della  regolarita',
intesa come stabilita' della stessa nel tempo,  e  dell'effettivita',
intesa  come  concreta  idoneita'  della  stessa  a   promuovere   la
partecipazione  dei  lavoratori  e  degli  utenti.  La  consultazione
pertanto potra' trovare  negli  statuti  o  nei  regolamenti  diverse
declinazioni,  quali  la  costituzione   di   comitati,   ovvero   la
costituzione di assemblee speciali rappresentative dei  lavoratori  o
degli utenti, oppure  l'adozione  di  ulteriori  procedure  che,  nel
rispetto dei canoni sopra descritti, garantiscono  il  coinvolgimento
attivo dei  lavoratori  e  degli  utenti,  cui  affidare  i  seguenti
compiti: 
      b.1) esprimere pareri sulle materie  oggetto  di  informazione,
indicate nella precedente lettera a) e nella successiva lettera c); 
      b.2) nominare un rappresentante ai  fini  della  partecipazione
all'organo assembleare dell'impresa sociale, ai sensi  dell'art.  11,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2017; 
      b.3) nominare un rappresentante nell'organo di  amministrazione
e nell'organo di controllo, qualora ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112/2017. 
    I rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti degli utenti e
degli altri soggetti individuati come direttamente  interessati,  con
riferimento  alle  specifiche  tematiche  di  rispettivo   interesse,
dovranno poter formulare, secondo le modalita' previste dagli statuti
o dai regolamenti, proposte o pareri non vincolanti da far  pervenire
all'organo di amministrazione dell'impresa sociale. 
    c. Nei casi in cui si  verifichino  circostanze  eccezionali  che
incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti  e
degli altri portatori  di  interessi,  in  particolare  nel  caso  di
delocalizzazione,  trasferimento,  chiusura  di  sedi  o  di   unita'
produttive, licenziamenti collettivi, nonche' in  caso  di  rilevanti
modifiche  statutarie  riguardanti  variazioni  delle  attivita'   di
interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facolta'
di distribuzione degli utili - nel rispetto del dettato dell'art.  3,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 112/2017 - la rinuncia
alla qualifica di impresa sociale  o  modifiche  delle  modalita'  di
coinvolgimento  di  lavoratori  o  utenti  precedentemente  previste,
l'organo di  amministrazione,  indipendentemente  dalla  periodicita'
ordinaria, sara' tenuto a richiedere il parere obbligatorio,  ma  non
vincolante dei rappresentanti di cui alla lettera b). 
    d. L'organo di  amministrazione  e'  tenuto  a  fornire  adeguata
motivazione, per iscritto, dell'eventuale mancata adesione ai  pareri
formulati ai sensi delle lettere precedenti. 
    e. Gli statuti o i regolamenti dovranno prevedere la possibilita'
per i rappresentanti dei  lavoratori,  degli  utenti  e  degli  altri
soggetti interessati, in misura di almeno uno per ciascuna categoria,
di prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o
degli associati dell'impresa,  senza  diritto  di  voto.  Gli  stessi
potranno,  secondo  le  modalita'  previste  dagli  statuti   o   dai
regolamenti, richiedere la parola nelle assemblee  ordinarie;  devono
essere consultati in quelle straordinarie sui punti  dell'ordine  del
giorno riguardanti le questioni di cui alla lettera c). 
    3. In conformita' alla previsione contenuta all'art. 11, comma 4,
lettera b) del  decreto  legislativo  n.  112/2017,  per  le  imprese
sociali  che  superino  due  dei  limiti  indicati  nel  primo  comma
dell'art. 2435-bis del codice civile,  ridotti  della  meta'  (ovvero
2.200.000,00 euro di attivo dello  stato  patrimoniale;  4.400.000,00
euro di ricavi, 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio),
in  aggiunta  alle  modalita'  di   informazione,   consultazione   e
partecipazione di cui sopra,  e'  necessario  prevedere  altresi'  la
nomina,  da  parte  dei  lavoratori,  di  almeno  un  componente  sia
dell'organo direttivo che  dell'organo  di  controllo.  Nei  medesimi
casi, gli statuti possono prevedere che un componente dell'organo  di
amministrazione e/o di quello di  controllo  sia  nominato  da  parte
degli utenti; in questo caso possono individuare  altresi'  eventuali
specifici requisiti o attribuire allo stesso specifiche funzioni. 
    §. 3. Tutela dei diritti 
    1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
112/2017, l'organo di  controllo  dell'impresa  sociale  esercita  il
monitoraggio  sul  rispetto  delle   disposizioni   in   materia   di
coinvolgimento  dei  lavoratori,  degli  utenti  e  delle   ulteriori
categorie di soggetti interessati  previste  dagli  statuti  e/o  dai
regolamenti, in conformita' con le presenti linee guida e con  l'art.
11 del richiamato decreto legislativo.  Gli  esiti  del  monitoraggio
sono diffusi anche attraverso il bilancio sociale. A tal proposito si
rinvia a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 luglio  2019,  di
adozione delle linee guida per  la  redazione  del  bilancio  sociale
(pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9  agosto  2019),  e  in
particolare al paragrafo 6, punti 3 e  8.  E'  comunque  fatto  salvo
l'accertamento   di   eventuali   violazioni   degli   obblighi    di
informazione, di  consultazione  e  di  coinvolgimento  di  cui  alle
presenti linee guida da parte degli  organi  competenti  dell'impresa
sociale, nel  corso  dell'attivita'  di  vigilanza  effettuata  dagli
Ispettorati territoriali del lavoro  e  dalle  altre  amministrazioni
pubbliche competenti, ovvero  dagli  altri  soggetti  individuati  ai
sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3  luglio  2017,
n. 112, nonche', per  le  imprese  sociali  costituite  in  forma  di
cooperativa diversa da quella a mutualita' prevalente,  dai  soggetti
deputati alla  vigilanza  sulle  cooperative  ai  sensi  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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