Min. lavoro: interpello 01/2007 – Indennizzo dei permessi per lavoratori disabili e soggetti erogatori

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 gennaio 2007, ad un interpello del Collegio dei Ragionieri del Friuli relativamente alla correttezza della “assimilazione operata dall’Inps per quanto concerne le modalità di indennizzo dei permessi per handicap ai permessi per allattamento” ed, altresì, alla eventuale possibilità per il Collegio di ottenere la “copertura dei permessi per handicap corrisposti al dipendente”, si è così espressa:

 

“…Tali indennità spettano solo ai lavoratori assicurati presso l’INPS per prestazioni economiche di maternità e beneficiari del congedo parentale, come già precisato nella circolare dello stesso Istituto n. 80/1995 e sono corrisposte secondo le modalità previste per l’erogazione dei trattamenti economici di maternità, ossia sono anticipate dal datore di lavoro privato e portate a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’Istituto assicuratore. Quindi, l’assimilazione operata dall’INPS in ordine alle modalità di indennizzo dei permessi per lavoratori disabili ai permessi per maternità è corretta. In ordine alla possibilità dei collegi e ordini professionali di ottenere il rimborso delle somme corrisposte a titolo di permessi retribuiti si osserva quanto segue. L’art. 3, primo comma, D.P.R. n. 68/1986 ha classificato tra gli Enti Pubblici non economici gli ordini e i collegi professionali, le relative federazioni ed i consigli e i collegi nazionali. Per effetto di tale disposizione, che ha esplicitamente riconosciuto la natura giuridica pubblica dei suindicati datori di lavoro, deve ritenersi abrogato il D.M. 11 febbraio 1956 con il quale il Ministero del lavoro aveva disposto l’aggregazione degli ordini e collegi di cui sopra al settore commercio, professioni ed arte della Cassa Unica per gli assegni familiari ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 797/1955 quali datori di lavoro privati. A seguito della nuova classificazione, il personale dipendente degli ordini e collegi professionali è obbligatoriamente iscritto all’INPDAP, ad eccezione di quello già dipendente all’atto della trasformazione in Ente Pubblico, il quale mantiene l’iscrizione alla gestione previdenziale INPS a seguito dell’eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto dell’art. 39 della L. n. 379/1955 e dell’art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991. Occorre sottolineare, tuttavia, che l’iscrizione alla gestione previdenziale INPS rileva al solo fine delle prestazioni previdenziali dovute dall’Istituto e non anche delle prestazioni assistenziali; invero, il personale dipendente dei collegi e ordini professionali, attesa la natura pubblica dell’ente datore di lavoro, non è più assicurato presso l’INPS per le prestazioni economiche di maternità e, pertanto, nessuna prestazione assistenziale è dovuta dall’Istituto Previdenziale in questione.”.

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Autore: La Redazione

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