Min. lavoro: interpello 06/2007 – Extracomunitari con richiesta di asilo e rapporto di lavoro

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 25 gennaio 2006, ad un interpello dalla Associazione Provinciale Artigianato Senese, riguardante le modalità operative dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 140/2005,sul se i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea e ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art. 11, comma 1, lettera a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – recante il regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione – possano essere assunti con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (full-time, part-time, a tempo determinato, contratti per formazione e inserimento al lavoro con le annesse agevolazioni contributive), stante la particolare disposizione dettata dall’art. 11, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 140/2005, si è così espressa:

 

“…Tale decreto, innovando la precedente disciplina, all’articolo 11, comma 1, dispone che: “qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”. In forza di tale disposizione, lo straniero richiedente asilo (cioè il cittadino extracomunitario o l’apolide che richieda il riconoscimento dello status di rifugiato: v. per le definizioni l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. cit.) al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, non può – per i primi sei mesi dalla data del rilascio di detto permesso – svolgere alcuna attività lavorativa. La norma soggiunge, però, che se la decisione sulla domanda d’asilo non venga adottata dagli organi competenti entro detto termine e tale ritardo non sia imputabile al richiedente asilo (per l’imputazione del ritardo si vedano le ipotesi di cui al comma 2, lettere a), b), c) dell’art.11, D.Lgs. cit.) il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico, con il rigetto o l’accoglimento dell’istanza…”.

La Redazione

Autore: La Redazione

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