Min. Lavoro: interpello 1/2011 – Distacco e luogo della prestazione lavorativa

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, Decreto Legislativo n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco.

La risposta in sintesi:

[su_quote]”…Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro. Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco – quindi temporalmente limitato – evitando l’utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel caso di distacco del lavoratore verso un’impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell’imprenditore distaccante. Il terzo ed ultimo requisito dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante. Quelli indicati sono dunque gli unici requisiti che il Legislatore ha inteso richiedere ai fini di un legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.

Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo – potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante – nel momento in cui sia già accertata la sussistenza dei requisiti indicati e, primo fra tutti, l’interesse del datore di lavoro. Va, peraltro, sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria (ad es. trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.). Fermo restando quanto sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.”[/su_quote]

La Redazione

Autore: La Redazione

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