Min. Lavoro: interpello 13/2011 – Lavoratori dello spettacolo con contratto di collaborazione e obbligo contributivo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 dell’8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in merito al trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto, anche con riferimento al diritto agli assegni per il nucleo familiare.

La risposta in sintesi:

[su_quote]”…In primo luogo, per quanto concerne l’assicurazione ENPALS, si ribadisce che il versamento contributivo è riferito esclusivamente alla contribuzione pensionistica per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e l’aliquota contributiva è allineata a quanto previsto nella gestione INPS ed equiparata tra lavoratori autonomi e subordinati. All’INPS sono, invece, dovute le contribuzioni c.d. “minori” in quanto, a far data dal 1° gennaio 1980, la Legge n. 33/1980 ha trasferito a tale Istituto le competenze relative ai contributi di malattia e maternità. Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto (fattispecie contrattuale ammissibile nel settore dello spettacolo, come peraltro evidenziato da questo Ministero con nota prot. n. 25/SEGR/0004256 del 16 maggio 2006), vanno poi formulate alcune precisazioni. In particolare, gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione INPS solo per l’indennità economica di maternità. Con riferimento ai contributi INPS per l’indennità di disoccupazione (DS), per il trattamento di fine rapporto (TFR) nonché per la cassa unica assegni familiari (CUAF), gli stessi sono dovuti solo per il personale appartenente al settore dello spettacolo assunto con vincolo di subordinazione, restandone pertanto esclusi i collaboratori a progetto. Per quanto concerne la questione relativa agli assegni per il nucleo familiari, si ricorda che dal 1° gennaio 1998 è stata istituita presso l’INPS la tutela dell’ANF (Legge n. 449/1997, art. 59, comma 16) esclusivamente “per i lavoratori che non siano pensionati e non siano iscritti ad altra forma obbligatoria”. Da ciò consegue che la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori assunti con contratto a progetto nel settore dello spettacolo rimane di competenza dell’ENPALS, quale Ente previdenziale cui gli stessi sono obbligatoriamente iscritti.”[/su_quote]

 

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Autore: La Redazione

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