Min.lavoro: interpello 14/2012 – Applicabilità ai soggetti non imprenditori di alcune norme in materia di lavoro

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 del 7 giugno 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla problematica concernente l’applicabilità ad alcune categorie di soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi parlamentari, i partiti politici e le associazioni per la protezione degli animali, di tre diverse normative:

– il D.L. n. 93/2008 e la L. n. 122/2010, per quanto attiene in particolare alle disposizioni sulla detassazione dei premi e degli straordinari;
– gli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, afferenti al contratto di inserimento;
– il D.M. n. 19/2010, in ordine agli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori.

 La risposta in sintesi:

 [su_quote]”… Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la normativa in esame non trovi applicazione nei riguardi dei partiti politici e alle associazioni per la protezione degli animali, in quanto le indicate categorie non svolgono un’attività economica nei termini innanzi chiariti.

In relazione alla possibilità per i soggetti sopra menzionati – partiti politici, associazioni per la protezione degli animali, ambasciate e gruppi parlamentari – di utilizzare lo strumento del contratto di inserimento ex artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, si sottolinea che gli stessi non rientrano nelle categorie contemplate dal comma 2 dell’art. 54, quali eventuali datori di lavoro legittimati all’attivazione della suddetta tipologia contrattuale, né tantomeno sembrerebbero ad esse assimilabili. Nello specifico non appare possibile l’applicazione di tale tipologia contrattuale nell’ambito dei partiti politici in quanto non riconducibili alle categorie individuate alle lettere c), d) e f) del citato art. 54, D.Lgs. n. 276/2003 (associazioni socio culturali, fondazioni e associazioni di categoria). Si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 49 Cost. funzione principale del partito politico è quella di perseguire interessi di carattere generale piuttosto che di specifiche categorie.

Con riferimento invece alle associazioni a scopo di protezione degli animali, si ritiene che quest’ultime possano stipulare contratti di inserimento esclusivamente qualora rientrino nell’ambito delle associazioni socio-culturali o di categoria ovvero siano qualificabili in termini di impresa sociale, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 155/2006. In ordine all’ultima problematica sollevata, si ritiene che non possa essere riconosciuta né alle ambasciate né ai gruppi parlamentari l’estensione dell’incentivo previsto dal D.M. n. 19/2010 per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori in quanto, come chiarito dalla circolare Inps n. 115/2011, tra i datori di lavoro beneficiari sono annoverate le imprese private e le società cooperative, nonché le imprese sociali, risultando invece esclusi gli enti pubblici economici e non economici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori “ai sensi del codice civile”. Analogamente vanno esclusi i partiti politici, non essendo inquadrabili né all’interno della categoria delle imprese private, né tantomeno in quella delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006.

Diversamente, le associazioni per la protezione degli animali, nella misura in cui effettivamente abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. da ultimo citato, ricorrendone i presupposti indicati dalla legge stessa, possono considerarsi beneficiarie delle agevolazioni contemplate dal Decreto in esame, così come ribadito dalla circolare INPS di cui sopra. In ogni caso, appare sempre opportuno accertare se dette associazioni risultino iscritte o meno nell’apposita sezione speciale per le imprese ex artt. 5, comma 2, e 6, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006.”.[/su_quote]

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Autore: La Redazione

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