Min. lavoro: interpello 15/2007 – Cooperativa agricola e assunzione di O.T.D.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello dell’Associazione professionale agricola Acliterra di Brindisi, in merito alla possibilità di una società cooperativa agricola a r.l. (olearia) di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (olive e olio di oliva) che utilizza, per lo svolgimento dell’attività di cui ex art. 2135 c.c., in via prevalente, il prodotto conferito dai soci, possa assumere OTD con la qualifica di braccianti agricoli per la raccolta o la potatura delle piante, con mezzi meccanici, da impiegare nelle aziende agricole dei propri soci, con l’intento di razionalizzare i costi di produzione, si è così espressa:

 

“….In via preliminare, è bene rammentare che peculiarità di tali società cooperative, come anche delle cooperative di lavoro, è lo scopo mutualistico, da intendersi come la ricerca – attraverso lo svolgimento di un’attività economica – di un vantaggio a favore dei soci: tale ricerca, in cui si sostanzia la c.d. mutualità prevalente, si persegue e si realizza con l’attività prevalente dei soci: ciò trova un preciso riscontro nel C.C.N.L. per i dipendenti delle Cooperative e dei Consorzi Agricoli del 16.07.2002 che, nel “Protocollo per il socio lavoratore” dispone che “l’adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto di forza nel quale il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali”. Tale condizione – operativa e societaria – deve trovare puntuale applicazione anche al caso in esame, non potendo la soc. coop. assumere direttamente OTD (braccianti agricoli) con lo scopo unico ed esclusivo di distaccarli (e quindi anche in violazione della norma sul legittimo uso di tale istituto di cui ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003) presso le singole aziende agricole dei soci, di fatto sotto la direzione ed il controllo del socio-coltivatore diretto, per svolgere il lavoro che compete al socio; in tale ipotesi la cooperativa opererebbe – illegittimamente – come una agenzia di somministrazione di lavoro con una indebita cesura tra il datore di lavoro formale (la cooperativa) e il datore di lavoro reale (il singolo socio-coltivatore diretto); a tal proposito si deve ribadire che il perseguimento dei compiti statutari non può tradursi nella disapplicazione – totale o parziale – delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Ad analoghe conclusione si giunge qualora si voglia ipotizzare il ricorso, da parte della cooperativa de qua, alla stipula di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con un’Agenzia per il lavoro autorizzata. Anche se il D.Lgs. n. 276/2003, abrogando gli artt. 1-11 della L. n. 196/97 (e la L. n. 1369/60 in toto), di fatto consente il ricorso alla somministrazione di manodopera – anche a tempo determinato e anche nel settore dell’agricoltura – (alle condizioni e con i limiti di cui all’art. 20, comma 4 e all’art. 23, comma 1, D.Lgs. cit. e con riferimento alla casistica e alle condizioni di cui alla contrattazione collettiva, ove ancora applicabile, ex art. 86, comma 3, D.Lgs.
cit.), come evidenziato dal Ministero con la propria circolare n. 7 del 22 febbraio 2005, di fatto nel caso in esame si determinerebbe, nuovamente, una insanabile cesura tra l’utilizzatore formale (la cooperativa) e quello reale (il singolo socio proprietario del fondo). Nessuna problematica si può, di contro, riscontrare nell’assunzione diretta di OTD (braccianti agricoli) da parte del singolo socio (coltivatore diretto) per la produzione di prodotti agricoli differenti da quelli conferiti alla cooperativa.
Un argomento a conferma di quanto sopra sostenuto si può desumere dalla esegesi del Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985 (in G.U.C.E. n. L.093 del 30.03.1985) relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole, laddove – agli artt. 10, 11 e 12 – prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli coltivatori diretti di costituire associazioni di assistenza interaziendale, aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell’azienda o di gestione della stessa, configurando una particolare tipologia di fornitura di manodopera, in agricoltura, da parte dei soli associati e in favore degli stessi: dette norme regolamentari comunitarie non hanno trovato, a tutt’oggi, riscontro in atti normativi statali, ma ad essi è stata data disciplina di dettaglio ad es. dalla Legge regionale n. 37 del 31 luglio 1986 della Regione Abruzzo (v. art. 11: “Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale” e art. 12: “Servizi di sostituzione”.): le associazioni in questione, proprio perché costituite dalle stesse imprese agricole destinatarie dei servizi di assistenza e sostituzione gestiti dagli associati, si configurano – come è stato rilevato da attenta dottrina – come una specie di appendice della gestione delle singole aziende agricole e non già come soggetti terzi che attuano una fornitura illecita di manodopera.”.

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Autore: La Redazione

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