Min. Lavoro: interpello 3/2011 – Formazione in assetto lavorativo ed enti di istruzione e formazione professionale regionali

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito della Università degli Studi di Bergamo, in merito alla possibilità di far svolgere agli studenti “una formazione in assetto lavorativo” nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.

La risposta in sintesi:

[su_quote]”…Peraltro, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del predetto D.I., l’attività didattica può riferirsi a tutte le attività produttive dell’Azienda, fermo restando che “gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche”. Ciò premesso, sebbene proprio nella Regione Lombardia l’attuale sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) preveda la possibilità di erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale da parte di soggetti accreditati presso l’istituzione regionale in possesso di specifici requisiti (v. D.D.U.O. n. 2298/2008 e D.D.U.O. n. 5808/2010 che richiede, fra l’altro, la natura non profit del soggetto erogatore), è possibile ritenere che quanto esplicitato dal citato Decreto Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale “formazione in assetto lavorativo” all’interno di iniziative produttive delle “istituzioni scolastiche” partecipando alle attività rivolte e/o strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale. In tal senso appare pertanto conforme al complessivo quadro ordinamentale ritenere applicabile tale modalità formativa per l’apprendimento “in situazione reale” – come detto efficacemente diretta a superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti d’istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.”[/su_quote]

La Redazione

Autore: La Redazione

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