Min. lavoro: interpello 9/2010 – Indennità e pagamento diretto da parte dell’INPS

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito dell’INPS, in merito alla possibilità di procedere alla corresponsione diretta da parte dell’Istituto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex L. n. 104/1992 e congedo straordinario anche nei casi in cui, per legge, detta corresponsione dovrebbe avvenire a cura del datore di lavoro secondo la modalità dell’anticipazione e del successivo conguaglio.

La risposta in sintesi:

[su_quote]”…Ai sensi del D.L. n. 663/1979, il datore di lavoro è il soggetto tenuto alla materiale corresponsione di dette indennità, salvo successivo conguaglio con le somme dovute all’Istituto a titolo di contributi. Inoltre, in base al dettato dell’art. 1, comma 10, del D.L. citato, sono previste sanzioni per i datori di lavoro che non provvedono ad erogare le indennità nei termini e nei modi indicati dalla stessa norma. Occorre poi tenere in debito conto la circostanza secondo cui l’art. 1 del D.L. n. 663/1979 esclude per specifiche categorie di lavoratori – salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di categoria – l’anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, stabilendone la corresponsione diretta agli aventi diritto.

Le categorie di lavoratori interessati al pagamento diretto delle indennità in questione sono i lavoratori agricoli, quelli assunti a tempo determinato per lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e familiari e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non ususfruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.

Il Legislatore ha, pertanto, già preso in considerazione eventuali ipotesi derogatorie, ricorrendo le quali l’INPS deve provvedere alla corresponsione diretta delle indennità di maternità, malattia, riposi ex art. 33, L. n. 104/1992 e congedi straordinari. Essendo, quindi, già disciplinata sia l’ordinaria procedura di corresponsione delle indennità citate, la cui violazione è oggetto di sanzione, nonché le deroghe al sistema generale, non si ritiene possibile individuare ulteriori eccezioni alla disciplina vigente”. [/su_quote]

La Redazione

Autore: La Redazione

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