Min.Lavoro: DURC ON-LINE dal 1° luglio 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva (cd. DURC ON-LINE).
Come già anticipato nei giorni scorsi dal Ministero del lavoro con proprio comunicato, grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
Di seguito la sintesi dei principali contenuti del Decreto:
SOGGETTI ABILITATI
- amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- Organismi di attestazione SOA;
- amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- banche ed intermediari finanziari.
VERIFICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Effettuata in tempo reale e con strumenti informatici.
Il documento generato dall’esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) previsto:
- per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- per il rilascio dell’attestazione SOA.
La verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:
- dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa
- dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
REQUISITI DI REGOLARITA’
La regolarità sussiste anche in caso di:
- rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa:
- oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso di iscrizione a ruolo eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si e’ determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
ASSENZA DI REGOLARITA’
Qualora non sia possibile attestare la regolarita’ contributiva in tempo reale , l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita’ rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L’interessato puo’ regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica e’ comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita’.
PROCEDURE CONCORSUALI – REQUISITI DI REGOLARITA’
concordato con continuita’ aziendale: l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
fallimento con esercizio provvisorio; la regolarita’ sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
amministrazione straordinaria: l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione del debito: Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e’ previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
L’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all’amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
MODALITA’ DELLA VERIFICA
I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. La verifica puo’ essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonche’ dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
Qualora sia gia’ stato emesso un DURC in corso di validita’, la procedura rinvia allo stesso documento.
L’esito positivo della verifica di regolarita’ genera un Documento in formato «pdf» contenente:
- i dati essenziali del soggetto verificato;
- la dichiarazione di regolarita’;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validita’ del Documento.
Il Documento di cui al comma 1 ha validita’ di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed e’ liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITA’
Violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta). Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.
Il godimento dei benefici normativi e contributivi e’ definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale.
Ai fini della regolarita’ contributiva l’interessato e’ tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicita’, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Le cause ostative alla regolarita’ sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007
Le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di:
- prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
ESCLUSIONI
Entro e non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita’ di rilascio il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) richiesto in applicazione delle seguenti norme:
- art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche);
- art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
- art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012; (lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione della somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale);
- art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 (Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere.
Inoltre, resta assoggetto alla previgente normativa qualora la verifica non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO 30 gennaio 2015
Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC). (15A04239)
(GU n.125 del 1-6-2015)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito
dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in
materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»;
Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i
profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei
«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.
4;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78,
secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i
contenuti del medesimo art. 4;
Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6
giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera
a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art.
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che
disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);
Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per
le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20,
23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014;
Considerata la complessita' degli interventi di implementazione
degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di
verifica della regolarita' contributiva in tempo reale e la
conseguente necessita' di disporre di un congruo lasso di tempo
dall'emanazione del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva
1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarita'
contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalita' per le
quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:
a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi
dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i
gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria
posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da
parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni
dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
Art. 2
Verifica di regolarita' contributiva
1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale,
con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita' contributiva nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o
classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o
artigianato per le attivita' dell'edilizia, delle Casse edili. La
verifica e' effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente
normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad
attestare la regolarita' contributiva sono esclusivamente quelle
costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per
ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo
della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9,
sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) previsto:
a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell'attestazione SOA.
Art. 3
Requisiti di regolarita'
1. La verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i
pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati
e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, che operano nell'impresa stessa nonche', i pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle
relative denunce retributive.
2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse
edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla
legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica
e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso
amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso
giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva
l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a
ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate
con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e'
determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di
eventuali accessori di legge.
Art. 4
Assenza di regolarita'
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva
in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con
indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non
superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine
di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni
dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che
hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a
debito e delle cause di irregolarita'.
Art. 5
Procedure concorsuali
1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'art.
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si
considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a
condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio
decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art.
104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita' sussiste
con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS,
INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione
all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati
insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a
condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e
Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di
apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti
contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero
nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei
debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del
medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro
delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se
nel piano di ristrutturazione e' previsto il pagamento parziale o
anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS,
INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL
dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve
comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi
riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di
autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione
all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della
proposta di accordo sui crediti contributivi.
Art. 6
Modalita' della verifica
1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai soggetti di cui
all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica
interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione
e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare.
2. La verifica puo' essere effettuata, per conto dell'interessato,
da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di cui all'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonche' dagli altri soggetti
abilitati da norme speciali.
3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la
verifica, sia gia' stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in
corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.
Art. 7
Contenuti
1. L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un
Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti
contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;
b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse
edili;
c) la dichiarazione di regolarita';
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della
verifica e quella di scadenza di validita' del Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla
data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente
consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Art. 8
Cause ostative alla regolarita'
1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile,
accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di
procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a
tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice
penale.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il
procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto
ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,
che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico
di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in
ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A,
ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun illecito.
5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite esclusivamente
a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.
Art. 9
Esclusioni
1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta
assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:
a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto
del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;
d) in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.
2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresi'
assoggettate alle previgenti modalita' di rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la
verifica di cui all'art. 6 non e' possibile per l'assenza delle
necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili.
Art. 10
Norme di coordinamento
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.
78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:
a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007;
b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n.
800;
d) il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di
cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art.
31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi
di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessita' di
acquisire un nuovo Documento.
3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del
requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli
44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.
Roma, 30 gennaio 2015
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico



