Min.Lavoro: COVID-19 – decontribuzione per le filiere agricole, pesca e acquacoltura

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, il quale riconosce, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le imprese che potranno beneficiare della decontribuzione, sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:
- 01.11 xx – Coltivazione di cereali
- 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
- 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 – Coltivazione di uva
- 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 – Riproduzione piante
- 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 – Allevamento di suini
- 01.47.00 – Allevamento di pollame
- 01.49.10 – Allevamento di conigli
- 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 – Apicoltura
- 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
- 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
(C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della
Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio
2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), e, in
particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2;
Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione
europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione
(C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 222, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire
il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle
filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,
florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono quelle che svolgono le
attivita' individuate dai codici Ateco di cui all'allegato 1 del
presente decreto.
3. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Art. 2
Modalita' operative
1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza
con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come
modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29
giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e
dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro
temporaneo».
2. L'esonero di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei limiti della
contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della
previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente
spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno
2020.
3. L'agevolazione contributiva di cui al presente decreto e'
riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da
parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella
domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli
aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del
«Quadro temporaneo» nell'anno 2020.
4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal
«Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
tale limite.
5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura
proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto
all'agevolazione.
6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi elementi al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita
rendicontazione, che dovra' essere effettuata entro il 31 marzo 2021.
8. L'INPS provvede ad emanare, entro venti giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, una circolare relativa all'esonero
straordinario recante, tra l'altro, le modalita' di presentazione
della domanda di accesso all'agevolazione.
Art. 3
Versamenti e rimborsi
1. In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del
modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione
riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero gia' scaduti e
non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i
destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle
istanze medesime.
2. In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione
riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020
gia' versata potra' essere compensata con la contribuzione in futuro
dovuta dal datore di lavoro.
3. In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia
concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa
individuale di cui al comma 1 dell'art. 2, i contribuenti dovranno
provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica
soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti
dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovra'
provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1,
comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere
dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1948
Allegato 1
01.11 xx - Coltivazione di cereali
01.50 xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento
animale attivita' mista
01.28 xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e
farmaceutiche
01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 - Coltivazione di uva
01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi
alberi di Natale)
01.30 - Riproduzione piante
01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di
latte crudo
01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 - Allevamento di suini
01.47.00 - Allevamento di pollame
01.49.10 - Allevamento di conigli
01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 - Bachicoltura
01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
01.49.30 - Apicoltura
03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e
servizi connessi
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il
bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante,
bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese
pubbliche
56.10.12 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende
agricole
55.20.52 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi
giardini e aiuole.



