Parlamento: COVID-19 – pubblicata la Legge di conversione del DL 172/2020
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, la Legge n. 6 del 29 gennaio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
il Testo coordinato
Fonte: Gazzetta Ufficiale
LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
nei» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 dicembre 2020 al 6
gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni
o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e
del 1° gennaio 2021 e' vietato, altresi', ogni spostamento tra
comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
Nei»;
al secondo periodo, le parole: «potesta' genitoriale» sono
sostituite dalle seguenti: «responsabilita' genitoriale»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione,
con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in
un'altra regione o provincia autonoma»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere, anche
indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di
scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge»;
al comma 3, le parole: «e di quelle del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158,» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e
2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta
giorni"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento
della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e'
vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in
entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province
autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case
ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio
nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in
ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
301 del 3 dicembre 2020, e' altresi' consentito lo spostamento, in
ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al
giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o
non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma
e' consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri
dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia.
4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano
ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure
adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 1-ter (Modificazioni urgenti alla legislazione
emergenziale). - 1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' aggiunto il seguente:
"16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza,
secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle
regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario
almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero
in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno
moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le
misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle
applicabili nell'intero territorio nazionale".
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio
2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le
procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, applica a una o piu' regioni nel cui territorio si
manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000
abitanti:
a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di
tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;
b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di
tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.
Art. 1-quater (Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in
presenza). - 1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi
degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per
cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni
l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita'
didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020,
nonche' in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio
2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di cui al
presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della
popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al
comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Per
lo stesso periodo resta fermo altresi', per ogni istituzione
scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto
dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020 in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' o con bisogni educativi
speciali.
Art. 1-quinquies (Manifestazione del consenso al trattamento
sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci
ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali). - 1. Le persone
incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali,
comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario
per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno,
ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre
2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta'
eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma
418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volonta' che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario,
il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non
siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il
direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della
residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura
comunque denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne
assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della
prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel
documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacita' naturale
dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del
responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal
presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda
sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura
stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, sentiti, quando gia' noti, il coniuge, l'altra parte
dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in
mancanza, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta
che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore
tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22
dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del
trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali
richiami e ne da' comunicazione al dipartimento di prevenzione
sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in
conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza,
in conformita' a quella delle persone di cui allo stesso comma 3, e'
immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo'
essere espresso in difformita' dalla volonta' dell'interessato,
espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del
2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui allo stesso comma
3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il
responsabile medico della struttura in cui l'interessato e'
ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato
puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato
a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per
difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o
attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui
al comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto
dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla
documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai
commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta
elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui
l'interessato e' ricoverato al giudice tutelare competente per
territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di
cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali
accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza
dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5,
ovvero ne rifiuta la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine
di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 e'
comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato
ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata,
presso la struttura dove la persona e' ricoverata. Il decorso del
termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il
provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato
successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale
anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti
fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata
effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o
la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado
possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la
sottoposizione al trattamento vaccinale.
Art. 1-sexies (Clausola di invarianza finanziaria). - 1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a
1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 190 milioni di euro
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 190 milioni di
euro per l'anno 2021,» e le parole da: «di cui all'articolo 8» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Credito d'imposta per canoni di locazione). - 1. Al
comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel
mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto
allo stesso mese dell'anno 2019"».
Nel titolo, la parola: «virus» e' soppressa.



