INPS: pensionati – istruzioni per la quattordicesima mensilità

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L’Inps, con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, fornisce le prime istruzioni per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha incrementato la misura della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che ha previsto, altresì, che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.

Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.

L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio

Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole “e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD”  con le parole “e spetta: nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

L’articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : “Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Trattamento minimo 2017

mensile = € 501,89

annuale = € 6.524,27

annuale x 1,5 = € 9.786,86

annuale x 2= € 13.049,14

 

La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.

Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016.

 

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 437
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546
Oltre 25 Oltre 28 655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420
Oltre 25 Oltre 28 504

 

La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.

Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

 

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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